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RESPONSABILITÀ MEDICA

NOZIONI GENERALI

Il rapporto tra medico e paziente, anche laddove non scaturisca da alcun contratto come nel caso del medico pubblico dipendente, è un vero e proprio rapporto giuridico. Pertanto, laddove il medico non adempia alla prestazione dovuta, sarà responsabile (trattasi di responsabilità contrattuale) dei danni arrecati al paziente.

In tal caso, il paziente danneggiato potrà ricorre alla competente autorità giudiziale per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti.

Tuttavia, anche il medico, come qualsiasi altro soggetto, non può essere chiamato a rispondere del danno causato se questo non sia stato commesso con dolo o colpa (n.b.: in particolare, ai sensi dell'art. 2236 c.c., il medico, se la prestazione richiestagli implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, risponderà solo se ha agito colpa grave).

Pertanto, affinché un paziente possa ottenere il risarcimento dei danni subiti, dovrà necessariamente provare in giudizio, la natura colposa della condotta del medico, il nesso causale tra la condotta ed il danno nonché l'ammontare del danno stesso.

FATTISPECIE NORMATIVA

NATURA COLPOSA DELLA CONDOTTA MEDICA

Secondo la più consolidata giurisprudenza, il medico sarà ritenuto responsabile:

  • per l'insuccesso di interventi o prestazioni routinari, anche solo con l'accertamento della colpa lieve;
  • per l'insuccesso di interventi o prestazioni non routinari, solo con l'accertamento della colpa grave;
  • per l'insuccesso di interventi o prestazioni non routinari, anche solo con l'accertamento della colpa lieve purché la colpa sia consistita in negligenza o imperizia.

Tendenzialmente, si ha colpa lieve quando il medico, nell'intervenire ovvero nel rendere la propria prestazione, non si sia attenuto alle comuni regole della scienza e della pratica.

NESSO CAUSALE TRA CONDOTTA E DANNO

Per poter affermare la responsabilità del medico è necessario accertare che, qualora il medico avesse tenuto il comportamento alternativo corretto, il paziente non avrebbe subito pregiudizi (avrebbe cioè evitato la morte ovvero il danno alla salute).

Tale accertamento, avendo ad oggetto fatti che non si sono verificati o che non possono più verificarsi, deve fondarsi non su un giudizio di certezza assoluta, ma di ragionevole probabilità.

DANNI RISARCIBILI

Sono risarcibili tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, quali danno morale, biologico ed esistenziale.

IL CONSENSO INFORMATO

Il medico ha l'obbligo d'informare il paziente, affinchè quest'ultimo possa essere in grado di decidere liberamente della propria salute, determinando in autonomia se, come ,quando e quanto curarsi.

Il paziente, pertanto, deve essere messo concretamente in condizione di valutare ogni rischio ed ogni alternativa.

L'obbligo d'informazione si estende a tutti i rischi relativi a determinate cure o interventi medici ancorchè alternativi e deve permettere al paziente di determinarsi verso l'una o l'altra delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti vantaggi.

In particolare, nell'ambito degli interventi chirurgici, il dovere di informazione concerne la portata dell'intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi.

Il sanitario potrà pertanto precedere all'intervento, solo laddove il paziente capace d'intendere e di volere abbia espresso il proprio consenso consapevole all'atto medico.

Se il medico non dovesse aver ottemperato al proprio obbligo informativo, in caso d'insuccesso dell'intervento, sarà ritenuto responsabile e pertanto sarà chiamato a risarcire i danni causati al paziente.