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DANNO DA INCIDENTE STRADALE

La responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ovvero dal transito di pedoni, veicoli, animali, ricorre quando un soggetto arrechi danno ad un altro soggetto ovvero a cose e/o animali, a causa di un determinato comportamento derivante dalla circolazione stradale.

Il soggetto danneggiante sarà sempre tenuto risarcire i danni arrecati laddove si provi l'imputabilità dell'evento dannoso (il danno cioè deve essere conseguenza della condotta del danneggiante).

Il nostro ordinamento, ex art. 2054 c.c., prevede una presunzione di responsabilità in capo al conducente. Ciò vuol dire che il conducente sarà tenuto a risarcire il danno causato, laddove non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

NOZIONI GENERALI

IL CONDUCENTE DEL VEICOLO

Per conducente si deve intendere colui che era collocato al posto di guida, e che pertanto, si trovava, al momento del sinistro, nella possibilità di compiere tutte le manovre necessarie per evitarlo.

In generale si reputa colpevole anche la condotta del conducente che non abbia previsto l'impRudenza dELL'altro e che, pertanto, non abbia fatto nulla per evitare il sinistro (fatti salvi i casi in cui l'imprudenza dell'altro conducente non fosse in alcun modo prevedibile).

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, a meno che non provi che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.

Prendiamo per esempio l'ipotesi in cui il veicolo venga sottratto al padre/proprietario dal figlio maggiorenne senza il consenso di quest'ultimo. Qualora il figlio dovesse causare un sinistro stradale, il padre/proprietario potrà essere ritenuto esente da ogni responsabilità solo se riesca a dimostrare che il veicolo circolava senza il suo consenso.

Il conducente ed il proprietario sono sempre responsabili dei danni derivanti da vizi di manutenzione dell'autoveicolo (indipendentemente da un loro comportamento colpevole).

IL PEDONE

È pedone chi non conduce un veicolo (quindi anche chi porta a mano una bicicletta).

Il conducente risponde sempre dell'investimento del pedone, salvo che non provi l'imputabilità dell'incidente interamente alla condotta del pedone.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la responsabilità del conducente viene meno quando:

  • il pedone, per cause estranee alla diligenza del conducente, non poteva essere avvistato;
  • il pedone sia venuto improvvisamente a trovarsi innanzi al veicolo ad una distanza così breve, da rendere inevitabile l'investimento;
  • il conducente non abbia compiuto alcuna infrazione.

Nel caso in cui, per esempio, un pedone venisse investito mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente non ne sarà ritenuto responsabile solo laddove si provi che il pedone abbia tenuto una condotta così imprevedibile da non consentire all'autista di poterlo avvistare (in sostanza non basta che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce per escludere la responsabilità del conducente).

IL TRASPORTATO

Il trasportato, che abbia subito danni per effetto di un sinistro stradale, potrà ai sensi del D.Lgs. 209/2005 essere risarcito direttamente dall'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Il trasportato, inoltre, mantiene il diritto al risarcimento del maggior danno, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

SCONTRO TRA PIÙ VEICOLI

Nel caso di scontro tra più veicoli, vi è una presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti (cioè tutti vengono ritenuti responsabili).

Per la giurisprudenza, si ha scontro in caso di:

  • collisione tra due veicoli provenienti in senso di marcia opposto;
  • tamponamento tra veicoli proveniente nello stesso senso di marcia;
  • contatto tra più veicoli (come nei casi di tamponamenti a catena o di carambolo di una autovettura).

In tutte queste ipotesi i due conducenti saranno ritenuti entrambi responsabili del sinistro, salvo che uno dei due non riesca a provare la sola colpa dell'altro conducente.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO: FASE STRAGIUDIZIALE

DENUNCIA DEL SINISTRO

Una volta avvenuto un sinistro stradale, i conducenti dei veicoli coinvolti devono farne denuncia alla propria compagnia assicurativa.

Il modulo della denuncia deve contenere: dati anagrafici dei proprietari e dei conducenti se diversi, gli estremi della polizza assicurativa e gli estremi dei veicoli incidentati. Si dovranno indicare altresì luogo dell'incidente, data e ora e tipo di danno occorsi. Laddove presenti, si dovranno indicare nomi di eventuali testimoni.

RICHIESTA RISARCIMENTO

1) per danni a cose: la richiesta di risarcimento per danni a cose va effettuata mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi alla Compagnia assicurativa del danneggiante; in cui dovranno venire indicati il luogo e gli orari in cui il perito della compagnia assicurativa potrà prendere visione del veicolo danneggiato;

2) per danni da lesione personale: la richiesta di risarcimento deve venir effettutata mediante lettera raccomandata a/r indirizzato alla compagnia assicuratrice del danneggiato e deve contenere la descrizione del sinistro, l'età e l'attività del danneggiato, lo stato di famiglia e soprattutto il certificato medico.

La compagnia assicurativa deve rispondere entro 60 giorni, formulando l'offerta risarcitoria ovvero esplicando le ragioni per cui ritiene di non poterla accogliere.

Se l'offerta dell'assicuratore viene accettata dal danneggiato, il primo dovrà liquidare la somma pattuita entro e non oltre 15 giorni.

In caso di rifiuto del danneggiato (anche per sua mancata replica), l'assicurazione inviare la somma indicata al danneggiato a titolo di parziale risarcimento del danno.

INDENNIZZO DIRETTO

In caso di scontro tra due veicoli a motore, dal quale siano derivati danni a veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati potranno rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria assicurazione (intendendosi la compagnia assicurativa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal danneggianto).

La corte costituzionale con sentenza n.180/2009, tuttavia, ha statuito che l'azione d'indennizzo verso la propria assicurazione è facoltativa, pertanto il danneggiato potrà in alternativa rivolgersi all'assicurazione del responsabile dell'incidente. La procedura d'indennizzo diretto è un sistema facoltativo per cui il danneggiato potrà decidere di agire sia contro la propia assicurazione sia contro la compagnia assicurativa del responsabile.

La procedura del risarcimento diretto può essere attivata solo nel caso di scontro tra due veicoli immatricolati in Italia (ovvero anche quando si tratti di scontro tra un automobile ed un ciclomotore) ed in caso di danni alla persona solo per lesioni fino al 9% d'invalidità permanente. In nessun caso l'indennizzo diretto potrà operarre a fare del terzo trasportato.

FASE GIUDIZIALE: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

Nei casi in cui non si riesca ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale rispetto all'an ed al quantum del risarcimento, il danneggiato potrà ricorrere alla competente Autorità Giudiziale.

In questa fase, il danneggiato dovrà chiamare in causa la Compagnia Assicurativa del danneggiante, nonché il proprietario ed il conducente del veicolo danneggiante, al fine di ottenere il risarcimento del danno (ovvero del maggior danno) subito.

FONDO GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da:

  • veicolo non identificato;
  • veicolo non coperto da assicurazione;
  • veicolo assicurato con una compagnia assicurativa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta;
  • veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. in caso di furto);

il danneggiato (non essendo individuato il soggetto contro cui proporre azione di risarcimento) dovrà accedere al Fondo di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, costituito presso la CONSAP, da cui potrà ottenere il risarcimento della propria pretesa fino al limite massimale previsto dalla legge vigente in quel momento.