PERMESSI EX L. 104/92: facciamo un po’ di chiarezza Il tuo capo può controllare quando ed in che modo presti assistenza al tuo famigliare, nel giorno di congedo? NO, il lavoratore può fornire assistenza al familiare disabile nell’arco dell’intera giornata ed il datore di lavoro non ha il potere di controllare le modalità di esercizio della stessa. Il tuo capo può impedirti di fruire dei congedi facendo riferimento a esigenze organizzati della società? NO, le esigenze organizzative del datore di lavoro non possono comunque incidere sulla scelta del lavoratore dei giorni in cui fruire dei permessi. Il tuo capo deve approvare i giorni in cui hai scelto di fruire dei permessi? NO, la scelta dei giorni di permesso è solo del lavoratore che dovrà solo comunicarla al datore di lavoro; tale scelta, infatti non è soggetta al suo gradimento o alla sua discrezionalità Se hai ancora dubbi su cosa puoi fare e non fare, ti ricordiamo che sono compatibili con la corretta fruizione dei permessi ex Legge 104, le seguenti attività: assentarsi dal domicilio per trascorrere due ore al parco a leggere un libro (Cass. civ. n. 7303/2024); accompagnare al mare la moglie sofferente di asma e portare il cane dal veterinario, sgravando così il coniuge di una attività (Cass. civ. n. 12679/2022); provvedere alla spesa o ad altre attività collaterali (Cass. civ. n. 22643/2024;civ. n. 2235/2023 e Cass. civ. n. 23891/2018); partecipare a corsi di formazione sulla malattia di cui è affetto il familiare con disabilità per rendere una migliore assistenza allo stesso (Cass. civ. n. 23434/2020). RICORDA: I permessi previsti dalla Legge 104/1992 in Italia sono un’agevolazione concessa ai lavoratori dipendenti per assistere familiari con disabilità grave o per i lavoratori stessi con disabilità. Chi ne ha diritto? Lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92. Lavoratori con disabilità grave che necessitano di assistenza per sé stessi. Quanti giorni spettano? 3 giorni di permesso retribuito al mese (anche frazionabili in ore). Alternativamente, nel caso di gravi disabilità, è possibile richiedere il congedo straordinario fino a 2 anni, ma senza possibilità di svolgere attività lavorativa durante il periodo. Chi può usufruirne? Il coniuge, la parte dell’unione civile, i genitori, i figli, i fratelli o sorelle e, in alcuni casi, anche altri parenti e affini entro il secondo grado. Se i genitori sono deceduti o non possono assistere, il diritto si estende ai parenti entro il terzo grado. Hai ricevuto una contestazione sull’uso dei permessi 104 o vuoi capire quali tutele hai? Lo Studio Legale Brambilla può verificare documenti, diritti e limiti. Richiedi Verifica Domande Frequenti Chi ha diritto ai permessi della Legge 104? I permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 spettano ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità e ai lavoratori con disabilità grave che ne fruiscono per sé stessi. In linea generale, possono richiederli i lavoratori dipendenti che assistono un familiare riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Il diritto riguarda anche il lavoratore disabile grave per le proprie esigenze di assistenza. La concreta spettanza del beneficio va comunque verificata sulla base della documentazione sanitaria e amministrativa disponibile e della posizione lavorativa del richiedente. Come si richiedono i permessi 104? La domanda per i permessi retribuiti deve essere presentata all’INPS tramite il servizio online dedicato. In alternativa, la richiesta può essere presentata tramite Contact Center INPS oppure tramite enti di patronato e intermediari abilitati. Dopo la richiesta, il lavoratore deve gestire anche gli aspetti organizzativi con il datore di lavoro, comunicando i giorni di permesso secondo le modalità previste in azienda e nel rispetto delle regole applicabili. È opportuno conservare copia della domanda, delle comunicazioni inviate e della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità grave. Il datore può controllare l’uso dei permessi 104? Il datore di lavoro non può trasformare il controllo sull’uso dei permessi in un controllo indiscriminato sulle modalità di assistenza al familiare disabile. La giurisprudenza ha chiarito che l’assistenza non deve necessariamente coincidere con una presenza continuativa presso il domicilio del familiare assistito per tutta la giornata. Possono essere compatibili con la corretta fruizione dei permessi anche attività collegate all’assistenza, alla cura o al supporto del familiare, purché il permesso non venga utilizzato per finalità estranee alla funzione assistenziale. In presenza di sospetti di abuso, il datore può tuttavia contestare l’utilizzo improprio dei permessi, ma deve fondare la contestazione su elementi concreti. La valutazione resta sempre legata alle circostanze del caso. Cosa succede in caso di contestazione sull’uso dei permessi? Se il datore di lavoro contesta l’uso dei permessi 104, il lavoratore deve valutare con attenzione il contenuto della contestazione, i fatti indicati, le date, le eventuali prove richiamate e i termini per rispondere. Un uso improprio dei permessi può avere conseguenze disciplinari anche gravi. Allo stesso tempo, non ogni attività svolta durante la giornata di permesso costituisce automaticamente abuso: occorre verificare se l’attività sia compatibile con la funzione di assistenza e con le esigenze del familiare disabile. In caso di contestazione, è quindi prudente raccogliere subito la documentazione utile, ricostruire le attività svolte nella giornata contestata e farsi assistere prima di inviare una risposta formale al datore di lavoro.
Se sei un consulente in P.IVA, sai cos’è il diritto di recesso?
Cos’è il recesso? Il recesso è una facoltà riconosciuta tanto al cliente quanto al prestatore d’opera (la P.IVA, vera o finta che sia) che permette di sciogliere il vincolo contrattuale.In pratica, se hai sottoscritto con la società Alfa un contratto di consulenza (contratto di prestazione d’opera) per realizzare un progetto (informatico, editoriale, di design ecc.), il diritto di recesso è lo strumento che, se ben utilizzato, consente ad entrambi di mettere fine al rapporto contrattuale. Come si può recedere? Il cliente – quindi la nostra società Alfa – può sempre recedere, ma se lo fa deve corrispondere alla P.IVA i compensi concordati per tutta l’attività già svolta e il rimborso per le spese sostenute fino a quel momento per realizzare il progetto. Tu invece – P.IVA – puoi recedere solo in caso di giusta causa. Per questo è bene elencare nel contratto quali sono gli eventi che, se si dovessero verificare, consentirebbero alla P.IVA di recedere senza incorrere in nessuna penale, sanzione o voce risarcitoria. Un esempio potrebbe essere il mancato pagamento di uno o più compensi oppure la mancata messa a disposizione del consulente/prestatore d’opera di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto. Guida pratica sulle false partite IVA Scarica gratis la nostra scheda pratica con tutte le informazioni operative sulle false partite IVA e scopri cosa fare! Scarica guida sulle false partite IVA Può il lavoratore autonomo evitare di trovarsi senza un incarico da un giorno all’altro? Sì, la P.IVA può tutelarsi dal rischio che il committente receda improvvisamente dal contratto, concordando con il cliente l’inserimento di una clausola che preveda un periodo di preavviso in suo favore. Con tale clausola il committente potrà recedere in assenza di giusta causa solo dandone comunicazione al prestatore d’opera con 3, 4, 6, 12 mesi di preavviso. Il termine è a completa discrezione delle parti. Hai ricevuto una comunicazione di recesso da un committente? Richiedi una verifica del contratto, del preavviso e delle possibili tutele. Richiedi Verifica Domande Frequenti Il committente può recedere dal contratto con un consulente in partita IVA? Sì. Il committente può recedere dal contratto di consulenza, ma deve corrispondere al consulente in partita IVA i compensi concordati per l’attività già svolta e rimborsare le spese sostenute fino a quel momento per la realizzazione del progetto. Il consulente in partita IVA ha diritto a un preavviso? Il consulente può tutelarsi dal rischio di un recesso improvviso inserendo nel contratto una clausola di preavviso. In questo modo, il committente può recedere in assenza di giusta causa solo comunicandolo con il periodo di preavviso concordato tra le parti. Cosa deve prevedere il contratto di consulenza? Il contratto dovrebbe indicare con chiarezza le condizioni del rapporto, compresi i casi in cui il consulente può recedere per giusta causa senza incorrere in penali, sanzioni o richieste risarcitorie. Può essere utile prevedere anche una clausola di preavviso a tutela del consulente. Quando il recesso può essere contestato? Il recesso del cliente/committente ex art. 2237, co. 1, c.c. è esercitabile ad nutum e non può essere contestato nel merito, salvo il diritto del professionista al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta . Il recesso può tuttavia essere contestato: (i) se esercitato senza rispettare il preavviso contrattualmente pattuito, con conseguente diritto del professionista all’indennità sostitutiva ; (ii) se il contratto conteneva una deroga convenzionale al recesso ad nutum, nel qual caso l’interruzione anticipata legittima il professionista al compenso per l’intera durata residua o alla penale pattuita . Il recesso del professionista, invece, è contestabile quando avvenga in assenza di giusta causa, esponendolo alla perdita del compenso ed al risarcimento del danno.
NASPI
1. Cos’è? È un’Indennità di disoccupazione per lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, regolata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. 2. Chi può richiederla? Posso richiedere la NASPI i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperative. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. 3. Che requisiti devo avere per poterne fare domanda? a) Devo aver perso involontariamente il posto di lavoro e quindi trovarmi in uno stato di disoccupazione; b) Devo avere i seguenti requisiti contributivi: 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi. 3. Come provo lo stato di disoccupazione? Presentando la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) al Centro per l’Impiego. Per poter presentare la DID ti verrà richiesto di dimostrare la precedente attività lavorativa e la disponibilità immediata a lavorare. 4. Come presento la Domanda di NASpI? E quanto potrò prendere? La domanda si deve presentare telematicamente all’INPS tramite portale entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro. Per il 2024, l’importo massimo mensile previsto per la NASPI è stato fissato ad € 1.550,42 euro; ogni importo sarà calcolato sulla base delle retribuzioni percepite e delle settimane di contribuzione. Esempio Pratico Supponiamo che un lavoratore abbia una retribuzione imponibile totale di €80,000 negli ultimi quattro anni, con 208 settimane di contribuzione (4 anni x 52 settimane): Calcolo della Retribuzione Media Mensile: €80,000 / 208 settimane = €384,62 a settimana. €384,62 x 4,33 = €1,665,60 al mese. Applicazione dei Limiti: Poiché €1,665,60 supera €1.550,42: Base per il 75%: €1.550,42 Differenziale: €1,665,60 – €1.550,42 = €115,18 Importo NASpI: (€1.550,42 x 75%) + (€115,18 x 25%) = €1.162,82 + €28,80 = €1.191,62 al mese. 5. Da quando decorre e quanto dura la Prestazione? L’erogazione dell’indennità sarà mensile e decorerà a partire dall’ottavo giorno dopo la cessazione del lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se inviata in ritardo. Mentre la durata dipenderà dal numero effettivo di settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi. NOTA BENE: il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Consiglio utile: leggi anche la pagina dell’INPS – https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50593.naspi-indennit-mensile-di-disoccupazione.html Quindi hai diritto alla Naspi e vuoi avviare una società o aprire una P.Iva per avviare quel progetto a cui tanti tieni, puoi chiedere che tutto l’importo della naspi ti venga corrisposto in un’unica soluzione. La domanda NASpI è stata respinta o hai dubbi sui requisiti? Richiedi una verifica della tua situazione e dei documenti disponibili. Richiedi Verifica Domande Frequenti Quando spetta la NASpI? La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione prevista per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro e si trovano in stato di disoccupazione. In linea generale, possono richiederla i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Sono invece esclusi alcune categorie specifiche, tra cui i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Per ottenere la NASpI devono inoltre essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa, tra cui lo stato di disoccupazione e il requisito contributivo richiesto. La verifica va sempre fatta sul caso concreto, perché la posizione lavorativa e contributiva può incidere sul diritto alla prestazione. Come si presenta la domanda di NASpI? La domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS in modalità telematica, dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed entro 68 giorni dalla cessazione. La richiesta può essere presentata attraverso il portale INPS, accedendo con le proprie credenziali digitali, oppure tramite patronato o intermediari abilitati. Di regola, la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda viene presentata dopo tale data, la decorrenza parte dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Quali dimissioni consentono di ottenere la NASpI? La NASpI è collegata, in via generale, alla perdita involontaria del lavoro. Le dimissioni volontarie, quindi, normalmente non danno diritto all’indennità di disoccupazione. Esistono però alcune ipotesi in cui la NASpI può essere riconosciuta anche dopo le dimissioni. Tra queste rientrano, ad esempio, le dimissioni per giusta causa, quando non dipendono da una libera scelta del lavoratore ma da comportamenti che rendono impossibile proseguire il rapporto di lavoro. L’INPS indica inoltre specifiche ipotesi tutelate, come le dimissioni intervenute durante il periodo protetto di maternità, secondo i limiti e le condizioni previsti dalla normativa applicabile. Poiché le dimissioni sono un tema delicato e possono incidere sul diritto alla NASpI, prima di procedere è opportuno verificare attentamente la situazione concreta, le ragioni delle dimissioni e la documentazione disponibile. Cosa fare se la domanda di NASpI viene respinta? Se la domanda di NASpI viene respinta, il primo passo è leggere con attenzione il provvedimento dell’INPS e verificare la motivazione del rigetto. Può essere utile controllare, in particolare, la data di cessazione del rapporto, la modalità di cessazione, i requisiti contributivi, la documentazione allegata e gli eventuali elementi che l’INPS ha ritenuto mancanti o non sufficienti. Quando ci sono i presupposti, è possibile valutare la presentazione di un ricorso amministrativo. In linea generale, l’INPS indica che il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare. Prima di procedere, è consigliabile far verificare la comunicazione ricevuta e i documenti disponibili, per capire se il rigetto può essere contestato e quale strada sia più adatta al caso specifico.
Stages (o Tirocini Formativi e di Orientamento)
Stai per iniziare uno stage extra-curricolare? Sai cosa ti aspetta? Che diritti hai? Lo stai già svolgendo, ma sei sicuro non si tratti di un caso di utilizzo fraudolento dello stage? a) Cos’è? Il tirocinio / stage non è un vero e proprio rapporto di lavoro, ma si tratta di un inserimento temporaneo nel mondo produttivo. Per questo motivo, il tirocinante/stagista non può essere adibito a mansioni e ad attività non presenti nel suo Piano Formativo Individuale e NON può (ATTENZIONE): Ricoprire ruoli o posizioni proprio del soggetto ospitante (non può coordinare, non può essere a capo di un team, non può gestire personalmente e direttamente un progetto ect) Sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco lavorativo del soggetto ospitante) Sostituire lavoratori in malattia maternità e ferie. Gli stage/tirocini Si dividono in: Curriculari: integrati nei piani di studio di università e istituti superiori. Extra-curriculari: riservati a chi ha completato il percorso di studi e finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo. b) Quanto posso durare? Neolaureati: minimo 2 mesi – massimo 12 mesi. Disoccupati e beneficiari di sostegno al reddito: minimo 2 mesi – Massimo 12 mesi. Persone svantaggiate (es. disabili, ex degenti psichiatrici): minimo 2 mesi – massimo 24 mesi. c) Chi sono i soggetti coinvolti nello stage/tirocinio? Tirocinante: Persona che svolge lo stage. Generalmente è uno studente o un neolaureato, ma può anche essere un disoccupato o un soggetto in mobilità. Gli stage, infatti, possono essere curriculari o extra-curriculari. Soggetto Ospitante: l’azienda, ente pubblico o privato che offre lo stage e ospita il tirocinante. Soggetto Promotore: Solitamente un’istituzione formativa (come una scuola o università) o un centro per l’impiego che promuove lo stage e ne cura gli aspetti formali. È necessario che soggetto ospitante e soggetto promotore stipulino una Convenzione di tirocinio e che entrambi collaborino alla definizione del PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI). d) Che obblighi hanno i soggetti coinvolti? Tirocinante: Partecipare alle attività previste dal piano formativo. Rispettare le regole interne del soggetto ospitante. Seguire le indicazioni del tutor e rispettare gli orari stabiliti. Soggetto Ospitante: Designare un tutor aziendale che segua il tirocinante. Assicurare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Fornire al tirocinante le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste. Al termine del tirocinio, redigere un attestato che certifichi le competenze acquisite dal tirocinante; Corrispondere l’indennità di partecipazione. Soggetto Promotore: Elaborare il progetto formativo in accordo con il soggetto ospitante e il tirocinante. Monitorare l’andamento dello stage. Assicurarsi che lo stage sia conforme alle normative vigenti. e) Lo stagista/tirocinante ha diritto ad essere pagato? Si; la legge prevede un’indennità di Partecipazione che non può mai essere inferiore all’importo lordo mensile minimo di € 300. In caso di mancata corresponsione, sono previste sanzioni amministrative a capo del soggetto ospitante. f) Se il tuo stage/tirocinio non è regolare, cosa puoi fare? Se non sono rispettate le caratteristiche minime appena riportate (esistenza di una convenzione, esistenza di un PFI, se ti viene chiesto di operare in autonomia o di svolgere lavori di coordinamento ect) il tuo stage/tirocinio è illegittimo. Quindi la legge prevede la riconversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si hai capito bene! Se stai vivendo un caso di stage/tirocinio fraudolento tramite un avvocato di diritto del lavoro potrai chiedere al Giudice che accertate le irregolarità, trasformi il tuo rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine (quindi dell’inizio della tua attività) con il soggetto ospitante. Stai svolgendo uno stage ma vieni trattato come un dipendente? Stai svolgendo uno stage ma vieni trattato come un dipendente? Lo Studio può valutare condizioni, mansioni e possibili irregolarità. Richiedi Verifica Domande Frequenti Quali diritti ha uno stagista? Lo stagista ha diritto a svolgere attività coerenti con il Piano Formativo Individuale, senza essere utilizzato per ricoprire ruoli propri dell’azienda o per sostituire lavoratori assenti o dipendenti nei periodi di maggiore attività. Ha inoltre diritto alla presenza di un tutor aziendale, al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, a ricevere le informazioni necessarie per svolgere le attività previste e, al termine del tirocinio, a un attestato che certifichi le competenze acquisite. Per gli stage extra-curriculari è prevista anche un’indennità di partecipazione, che non può essere inferiore all’importo lordo mensile minimo di 300 euro. Quando uno stage può essere considerato irregolare? Uno stage può essere considerato irregolare quando non rispetta le caratteristiche minime previste per il tirocinio. Questo può accadere, ad esempio, se manca una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, se manca il Piano Formativo Individuale, se il tirocinante viene utilizzato per attività non previste dal piano formativo o se gli viene richiesto di operare in autonomia come un vero lavoratore. Lo stage può essere irregolare anche quando il tirocinante viene impiegato per sostituire lavoratori subordinati, lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie, oppure per coprire esigenze ordinarie dell’azienda. Il tirocinio può nascondere un rapporto di lavoro subordinato? Sì. Il tirocinio può nascondere un rapporto di lavoro subordinato quando viene utilizzato in modo fraudolento, cioè non come percorso formativo, ma come normale prestazione lavorativa. Questo può accadere quando lo stagista svolge attività non previste dal Piano Formativo Individuale, opera in autonomia, ricopre ruoli propri dell’organizzazione aziendale, coordina attività, gestisce direttamente progetti o sostituisce lavoratori dipendenti. In questi casi il tirocinio può essere contestato perché non risponde più alla sua funzione formativa. Cosa può tutelarsi il tirocinante che viene utilizzato a tutti gli effetti come un lavoratore subordinato? Il tirocinante utilizzato in realtà come un dipendente può agire in giudizio per chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che la legge fa decorrere dalla pronuncia giudiziale . La normativa chiarisce infatti che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere usato in sostituzione di lavoro dipendente . Restano inoltre tutelati i suoi diritti economici, poiché il lavoro prestato in violazione di norme poste a sua tutela dà comunque diritto alla retribuzione , oltre alle tutele in materia di salute e sicurezza .