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Cosa fare se il datore di lavoro non paga il TFR: guida pratica per i lavoratori

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un diritto di credito riconosciuto dalla legge a tutti i lavoratori subordinati.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore è tenuto a corrispondere una somma che rappresenta una quota di retribuzione accantonata anno dopo anno dal lavoratore.

Ma cosa succede se il datore di lavoro non paga? E quali strumenti di tutela ha a disposizione il lavoratore?

QUANDO IL TFR NON VIENE PAGATO: COME MUOVERSI A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI

1. RICHIEDERE PER ISCRITTO IL PAGAMENTO

Se, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR non viene corrisposto secondo i termini d’uso, quindi con il primo cedolino relativo al mese successivo a quello dell’ultimo giorno di lavoro (normalmente quindi entro 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro), il primo passo è verificare se si tratta di un ritardo temporaneo o di un vero e proprio inadempimento.

In questo caso, personalmente, il lavoratore  può iniziare a scrivere al datore di lavoro per chiedere in dettaglio:

  • i tempi di erogazione previsti;
  • copia del cedolino relativo al TFR,
  • l’esatta indicazione della somma spettante.

In caso di silenzio o rifiuto del datore di lavoro, è bene che il lavoratore si attivi  per il recupero del suo credito.

2. INVIO DI UNA LETTERA DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Se il datore non paga, tramite un professionista è consigliabile inviare una lettera di diffida che preveda tra le altre cose la richiesta di un pagamento della somma dovuta a titolo di TFR entro un termine preciso (es. 10 o 15 giorni).

La lettera deve contenere:

  • l’indicazione dell’importo dovuto;
  • gli estremi del rapporto di lavoro (data di inizio e fine);
  • la richiesta di pagamento entro un termine specifico;
  • l’avviso che, in caso di mancato versamento, si agirà per vie legali.                                                 

Questo passaggio è fondamentale, anche per interrompere la prescrizione del diritto al TFR, che matura dopo 5 anni dalla cessazione del rapporto.

3. DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Se la lettera di diffida resta priva di risposta o il datore di lavoro comunque non adempie al proprio obbligo (non pagando o pagando parzialmente), il lavoratore può presentare, tramite un avvocato, ricorso al Tribunale del lavoro competente per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il giudice intima al datore di lavoro  di pagare immediatamente il TFR al lavoratore.

Questo strumento permette al lavoratore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo da notificare al datore di lavoro.

Per poter redigere e depositare un ricorso per decreto ingiuntivo, il lavoratore deve avere copia della busta paga relativa al TFR o in alternativa copia dell’ultimo CUD, copia del contratto di lavoro o di alcune buste paga che attestino l’esistenza del rapporto di lavoro,  unitamente ad ogni altro documento utile (per esempio le lettere di sollecito inviate in precedenza).

4. PROCEDURA ESECUTIVA: PIGNORAMENTO

Se il datore non dovesse pagare, ottenuto un decreto ingiuntivo ritualmente notificato, dopo aver notificato anche il necessario atto di precetto, il lavoratore potrà avviare la fase esecutiva noto come pignoramento che potrà essere  pignoramento di somme di denaro – cd presso terzi – oppure di beni mobili o immobili.

5. QUANDO IL DATORE È INSOLVENTE: IL FONDO DI GARANZIA INPS

Se il datore di lavoro è inadempiente perché fallito o in grave difficoltà economica, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS, previsto dalla L. 297/1982.

Questo Fondo interviene nei seguenti casi:

  • apertura di una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione, concordato);
  • esecuzione forzata rimasta infruttuosa per datori non fallibili;
  • assenza di altri beni aggredibili.

La domanda si presenta online tramite il portale INPS o con l’assistenza di un patronato.

Il Fondo eroga:

  • il TFR non pagato;
  • gli ultimi tre stipendi maturati (entro certi limiti);
  • gli interessi e la rivalutazione legale.

Il diritto di accesso al Fondo di Garanzia si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto.

Nei casi di procedura concorsuale, il termine si interrompe con l’insinuazione al passivo e ricomincia dalla chiusura della procedura.

6. IL RUOLO DELL'AVVOCATO NEL RECUPERO DEL TFR

Per aumentare le probabilità di successo e rispettare tutte le condizioni richieste dalla legge, è sempre utile affidarsi ad un legale esperto in materia.

Il nostro Studio Legale offre consulenza personalizzata per:

  1. invio di lettere di diffida;
  2. predisposizione di ricorsi e azioni esecutive;
  3. verifica dei requisiti per il Fondo di Garanzia;
  4. assistenza in caso di cessione del credito o pignoramenti in corso.

Se ti trovi in una situazione di mancato pagamento del TFR, non restare fermo.

Contattaci: un intervento tempestivo può fare la differenza per ottenere quanto ti spetta.

Studio Legale Brambilla a Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, specializzato in diritto del lavoro e previdenziale.

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