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Cos’è il TFR e come tutelarsi se non viene pagato

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una componente fondamentale della retribuzione differita spettante al lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

La sua funzione è quella di garantire al dipendente una somma accantonata durante gli anni di servizio, che diviene esigibile al termine del rapporto, indipendentemente dalla causa della cessazione.

La disciplina del TFR, le modalità di richiesta, le tutele in caso di mancato pagamento e il funzionamento dei Fondi di garanzia e di tesoreria sono regolate da una normativa articolata e da numerosi interventi giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL TFR

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che riconosce al lavoratore il diritto a ricevere una somma proporzionata agli anni di servizio e rivalutata annualmente.

Il diritto matura in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato — licenziamento, dimissioni, scadenza del termine o risoluzione consensuale — e può essere richiesto dal lavoratore immediatamente dopo la fine del rapporto (Cass. civ., Sez. lav., 5 marzo 2019, n. 6333).

 

La somma spettante è calcolata accantonando, per ciascun anno di servizio, una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata secondo i criteri fissati dalla legge.

MANCATO PAGAMENTO DEL TFR: COSA FARE

Se il datore di lavoro non corrisponde il TFR, il lavoratore può:

  • inviare una diffida formale, anche a mezzo PEC o raccomandata;
  • ricorrere al giudice del lavoro per ottenere un decreto ingiuntivo o la condanna al pagamento;
  • in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) o insolvenza del datore, insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 93 l. fall., godendo del privilegio generale sui beni mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che colloca i crediti da lavoro subito dopo le spese di giustizia e prima di ogni altro credito privilegiato.

Se la procedura concorsuale o l’esecuzione forzata si conclude senza soddisfazione del credito, il lavoratore può attivare la tutela offerta dal Fondo di Garanzia dell’INPS ( https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50186.fondo-di-garanzia-del-tfr-e-dei-crediti-di-lavoro.html  ).

IL FONDO DI GARANZIA INPS

Il Fondo di Garanzia è stato istituito dall’art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297 per garantire ai lavoratori il pagamento del TFR e delle retribuzioni degli ultimi tre mesi di lavoro in caso di insolvenza del datore.

Interviene quando il datore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, concordato, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria) o se non è fallibile, dopo un’esecuzione forzata infruttuosa (Cass. civ., Sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1887; Cass. civ., 28 aprile 2020, n. 8258).

La domanda di intervento deve essere presentata telematicamente all’INPS, allegando:

  1. copia della lettera di licenziamento o dimissioni;
  2.  documentazione sul credito (busta paga, conteggio, eventuale decreto ingiuntivo);
  3. prova dell’inadempimento o dell’esecuzione negativa (Circ. INPS 27 marzo 2012, n. 46; Circ. 26 giugno 2012, n. 89).

L’INPS provvede al pagamento entro 60 giorni e si surroga nei diritti del lavoratore verso il datore, potendo insinuarsi al passivo fallimentare per recuperare le somme erogate.

IL FONDO DI TESORERIA INPS

Per le aziende con almeno 50 dipendenti, è stato istituito presso l’INPS, il Fondo di Tesoreria, in cui confluisce la quota di TFR non destinata alla previdenza complementare.

Il datore di lavoro versa mensilmente tali accantonamenti e, al momento della cessazione del rapporto, li liquida direttamente al lavoratore, potendo poi conguagliare le somme con i contributi dovuti al Fondo.

La giurisprudenza più recente (Cass. civ., Sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11569) ha chiarito che il TFR erogato dal Fondo di Tesoreria ha natura previdenziale, non retributiva, e soggiace al principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.; ciò significa che il lavoratore ha diritto alla liquidazione anche se il datore non ha versato regolarmente i contributi.

CONCLUSIONI

Il TFR è un diritto certo del lavoratore, che matura per tutta la durata del rapporto e deve essere corrisposto alla cessazione dello stesso.

In caso di inadempimento, il lavoratore può agire giudizialmente e, se il datore è insolvente, beneficiare della tutela del Fondo di Garanzia INPS, che assicura il pagamento anche in assenza di patrimonio disponibile.

Per le aziende con più di 50 dipendenti, le quote accantonate al Fondo di Tesoreria restano garantite dall’INPS, a conferma della funzione sociale e previdenziale del TFR nel sistema di protezione dei lavoratori.

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