Nel mondo del lavoro capita spesso che un dipendente venga mandato a prestare la propria attività lavorativa presso un’azienda diversa da quella che lo ha assunto.
Questa particolare situazione prende il nome di distacco e, affinché sia legittima, deve rispettare precisi requisiti stabiliti dalla legge.
COS’È IL DISTACCO?
Il distacco è regolato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003.
Si verifica quando un datore di lavoro (detto distaccante) mette temporaneamente uno o più propri dipendenti a disposizione di un altro soggetto (il distaccatario), affinché svolgano una determinata attività lavorativa presso quest’ultimo.
Si tratta quindi di una situazione triangolare, in cui il lavoratore resta formalmente dipendente dell’azienda distaccante, ma opera, per un certo periodo, sotto la direzione del soggetto presso cui è stato distaccato.
QUANDO IL DISTACCO È LEGITTIMO?
Il distacco è legittimo solo se ricorrono tre elementi essenziali:
- Interesse del datore di lavoro distaccante: il distacco deve servire a soddisfare un interesse proprio dell’azienda che invia il lavoratore (non basta, ad esempio, il solo vantaggio economico del distaccatario).
- Temporaneità: il distacco deve avere una durata limitata, anche se la legge non richiede una scadenza predeterminata. L’importante è che non diventi definitivo.
- Mantenimento del rapporto di lavoro: il lavoratore continua ad avere come unico datore di lavoro il soggetto distaccante, che rimane responsabile del trattamento economico e normativo.
ATTENZIONE: se il distacco comporta un cambiamento delle mansioni o uno spostamento della sede di lavoro oltre i 50 km, è necessario che il lavoratore dia il proprio consenso e che sussistano valide ragioni tecniche, organizzative o produttive.
QUANDO IL DISTACCO È ILLEGITTIMO?
Il distacco diventa illecito quando manca uno dei requisiti sopra indicati.
In particolare:
- Se non c’è un reale interesse del datore distaccante;
- Se il lavoratore viene “prestato” solo per fornire manodopera altrui;
- Se la temporaneità è solo formale e il lavoratore resta stabilmente presso un altro soggetto;
- Se il distacco è solo un modo per aggirare divieti o limiti della legge, come avviene nei casi di somministrazione illecita.
In questi casi, il lavoratore può chiedere giudizialmente quindi adendo il tribunale in funzione di Giudice del Lavoro territorialmente competente, che venga riconosciuto un rapporto di lavoro diretto con il distaccatario, cioè con l’azienda presso cui ha lavorato di fatto.
QUALI SONO LE SANZIONI PER DISTACCANTE E DISTACCATARIO IN CASO DI DISTACCO ILLEGITTIMO?
Se il distacco è privo dei requisiti di legge, i soggetti coinvolti possono andare incontro a:
- Sanzioni amministrative: ad esempio, 60 euro per ogni giorno di occupazione irregolare per ogni lavoratore coinvolto;
- Responsabilità solidale del distaccante e del distaccatario in caso di mancati pagamenti di retribuzioni o contributi;
- Sanzioni penali, nei casi più gravi (per esempio nei casi di distacco transnazionale illecito).
IN SINTESI
Il distacco può essere uno strumento utile e legittimo per gestire esigenze temporanee e organizzative tra imprese, ma deve essere utilizzato con attenzione e nel rispetto dei limiti di legge.
Se sei un lavoratore coinvolto in un distacco o un’azienda che intende attivarlo, è fondamentale verificare con attenzione tutti i presupposti legali per evitare conseguenze sanzionatorie o contenziosi.
Per una consulenza personalizzata sul tema, lo Studio Legale Brambilla è a tua disposizione.