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I permessi nel rapporto di lavoro: quali sono e come funzionano

Nel contesto del rapporto di lavoro subordinato, i permessi retribuiti e non retribuiti costituiscono uno strumento fondamentale di tutela del lavoratore, sia per esigenze personali e familiari, sia per garantire il diritto allo studio, alla salute e alla partecipazione civica.

Questi istituti trovano disciplina nella normativa nazionale, nella contrattazione collettiva e, in alcuni casi, anche negli accordi individuali.

ROL E PERMESSI EX FESTIVITÀ

Tra i permessi più diffusi vi sono quelli legati alla Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL).

Si tratta di ore di permesso retribuito maturate mensilmente, finalizzate a consentire una gestione più flessibile del tempo di lavoro.

I ROL sono normalmente previsti dai contratti collettivi e possono essere fruiti su richiesta del singolo lavoratore o su base collettiva, laddove previsto a livello aziendale.

Se non utilizzati entro i termini fissati dal CCNL, danno luogo a una indennità sostitutiva, soggetta a contribuzione ma non utile ai fini del TFR.

Accanto ai ROL, si collocano i permessi per ex festività, relativi a giornate non più riconosciute come festive per legge, ma compensate tramite ore di permesso retribuito.

PERMESSI SINDACALI, ELETTORALI E PER LO STUDIO

Il diritto di partecipare alla vita democratica e sindacale dell’impresa è garantito dai permessi sindacali (10 ore annue per assemblee, permessi retribuiti per RSA, e ulteriori giorni non retribuiti per congressi o trattative).

Inoltre, in caso di elezioni, sono previsti permessi retribuiti per scrutatori, rappresentanti di lista e altri soggetti coinvolti, anche nei giorni festivi, con possibilità di riposo compensativo.

Per i lavoratori studenti, è garantito almeno 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto, indipendentemente dall’orario o dall’esito (c.d. permessi studio).

I CCNL spesso prevedono ulteriori ore di permesso studio per corsi di istruzione riconosciuti.

PERMESSI PER DONAZIONI DI SANGUE E PERMESSI EX L. 104/1992

Tra i permessi a tutela della salute e della solidarietà troviamo:

  • donazione di sangue e midollo osseo: diritto a 1 giorno di permesso retribuito (L. 584/1967 e L. 52/2001), con indennità anticipata dal datore e rimborsata dall’INPS;
  • permessi ex L. 104/1992: spettano sia ai lavoratori disabili gravi, sia a coloro che assistono familiari in condizioni di disabilità. Si tratta di 3 giorni mensili o permessi giornalieri orari. Il diritto spetta anche nei part-time con prestazione superiore al 50%, secondo l’orientamento della Cassazione (sull’argomento, puoi leggere anche gli latri nostri articoli).

PERMESSI PER LUTTO, GENITORIALITÀ E MALATTIA DEL FIGLIO MINORE

La L. 53/2000 riconosce 3 giorni annui di permesso retribuito per eventi di lutto o grave infermità del coniuge e/o di parenti entro il secondo grado.

In alternativa, è possibile concordare una riduzione dell’orario di lavoro.

Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità e Paternità) prevede:

  1. permessi per esami prenatali;
  2. permessi per l’allattamento fino a 2 ore giornaliere nel primo anno di vita del bambino;
  3. permessi per malattia del figlio, fino a 3 anni di età (per l’intera durata della malattia), o 5 giorni annui tra i 3 e gli 8 anni.

In caso di adozione o affidamento, sono previste tutele analoghe, rimodulate in base all’età del minore al momento dell’ingresso in famiglia.

CONCLUSIONI

La corretta gestione dei permessi non è solo un adempimento formale, ma uno strumento che valorizza la persona lavoratrice nella sua dimensione sociale, familiare e civica.

Per i datori di lavoro, è fondamentale comprendere le varie tipologie di permessi e le condizioni per la loro fruizione, anche alla luce della contrattazione collettiva applicabile e delle più recenti indicazioni giurisprudenziali.

Mentre per i lavoratori, è fondamentale conoscere i propri diritti per garantirne tutela e fruibilità.

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