I permessi nel rapporto di lavoro: quali sono e come funzionano

Nel contesto del rapporto di lavoro subordinato, i permessi retribuiti e non retribuiti costituiscono uno strumento fondamentale di tutela del lavoratore, sia per esigenze personali e familiari, sia per garantire il diritto allo studio, alla salute e alla partecipazione civica.

Questi istituti trovano disciplina nella normativa nazionale, nella contrattazione collettiva e, in alcuni casi, anche negli accordi individuali.

ROL E PERMESSI EX FESTIVITÀ

Tra i permessi più diffusi vi sono quelli legati alla Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL).

Si tratta di ore di permesso retribuito maturate mensilmente, finalizzate a consentire una gestione più flessibile del tempo di lavoro.

I ROL sono normalmente previsti dai contratti collettivi e possono essere fruiti su richiesta del singolo lavoratore o su base collettiva, laddove previsto a livello aziendale.

Se non utilizzati entro i termini fissati dal CCNL, danno luogo a una indennità sostitutiva, soggetta a contribuzione ma non utile ai fini del TFR.

Accanto ai ROL, si collocano i permessi per ex festività, relativi a giornate non più riconosciute come festive per legge, ma compensate tramite ore di permesso retribuito.

PERMESSI SINDACALI, ELETTORALI E PER LO STUDIO

Il diritto di partecipare alla vita democratica e sindacale dell’impresa è garantito dai permessi sindacali (10 ore annue per assemblee, permessi retribuiti per RSA, e ulteriori giorni non retribuiti per congressi o trattative).

Inoltre, in caso di elezioni, sono previsti permessi retribuiti per scrutatori, rappresentanti di lista e altri soggetti coinvolti, anche nei giorni festivi, con possibilità di riposo compensativo.

Per i lavoratori studenti, è garantito almeno 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto, indipendentemente dall’orario o dall’esito (c.d. permessi studio).

I CCNL spesso prevedono ulteriori ore di permesso studio per corsi di istruzione riconosciuti.

PERMESSI PER DONAZIONI DI SANGUE E PERMESSI EX L. 104/1992

Tra i permessi a tutela della salute e della solidarietà troviamo:

  • donazione di sangue e midollo osseo: diritto a 1 giorno di permesso retribuito (L. 584/1967 e L. 52/2001), con indennità anticipata dal datore e rimborsata dall’INPS;
  • permessi ex L. 104/1992: spettano sia ai lavoratori disabili gravi, sia a coloro che assistono familiari in condizioni di disabilità. Si tratta di 3 giorni mensili o permessi giornalieri orari. Il diritto spetta anche nei part-time con prestazione superiore al 50%, secondo l’orientamento della Cassazione (sull’argomento, puoi leggere anche gli altri nostri articoli).

PERMESSI PER LUTTO, GENITORIALITÀ E MALATTIA DEL FIGLIO MINORE

La L. 53/2000 riconosce 3 giorni annui di permesso retribuito per eventi di lutto o grave infermità del coniuge e/o di parenti entro il secondo grado.

In alternativa, è possibile concordare una riduzione dell’orario di lavoro.

Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità e Paternità) prevede:

  1. permessi per esami prenatali;
  2. permessi per l’allattamento fino a 2 ore giornaliere nel primo anno di vita del bambino;
  3. permessi per malattia del figlio, fino a 3 anni di età (per l’intera durata della malattia), o 5 giorni annui tra i 3 e gli 8 anni.

 

In caso di adozione o affidamento, sono previste tutele analoghe, rimodulate in base all’età del minore al momento dell’ingresso in famiglia.

CONCLUSIONI

La corretta gestione dei permessi non è solo un adempimento formale, ma uno strumento che valorizza la persona lavoratrice nella sua dimensione sociale, familiare e civica.

Per i datori di lavoro, è fondamentale comprendere le varie tipologie di permessi e le condizioni per la loro fruizione, anche alla luce della contrattazione collettiva applicabile e delle più recenti indicazioni giurisprudenziali.

Mentre per i lavoratori, è fondamentale conoscere i propri diritti per garantirne tutela e fruibilità.

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Domande Frequenti

Quali permessi spettano al lavoratore?

Nel rapporto di lavoro subordinato possono spettare diverse tipologie di permessi, previste dalla legge, dal contratto collettivo applicato o da accordi individuali.

Tra i principali rientrano i permessi ROL, i permessi per ex festività, i permessi sindacali, elettorali e per motivi di studio, i permessi per donazione di sangue o midollo osseo, i permessi ex Legge 104/1992, i permessi per lutto o grave infermità, i permessi legati alla genitorialità e quelli per malattia del figlio minore.

Per capire quali permessi spettano nel caso concreto è necessario verificare anche il CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Il datore può negare un permesso?

Dipende dal tipo di permesso richiesto, dalla disciplina prevista dalla legge e dalle regole contenute nel contratto collettivo applicato.

Alcuni permessi rispondono a diritti specifici del lavoratore, come quelli previsti per motivi di salute, studio, assistenza familiare, partecipazione sindacale o obblighi civici. In altri casi, modalità e tempi di fruizione possono essere disciplinati dal CCNL o dall’organizzazione aziendale.

Per questo, in caso di rifiuto del permesso, è importante verificare la tipologia di permesso richiesto, la documentazione presentata e la disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Quali permessi sono retribuiti?

Sono retribuiti, tra gli altri, i ROL, i permessi per ex festività, i permessi per assemblee sindacali nei limiti previsti, i permessi elettorali, i permessi studio per gli esami, i permessi per donazione di sangue o midollo osseo, i permessi ex Legge 104/1992 e i permessi per lutto o grave infermità previsti dalla legge.

Anche alcuni permessi legati alla genitorialità sono retribuiti secondo la disciplina prevista dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità.

La retribuzione e le modalità di fruizione possono variare in base alla normativa applicabile e al contratto collettivo di riferimento.

Cosa fare se il datore impedisce la fruizione o diversamente regola l’uso dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore per esempio imponendone l’uso in base alle sue disposizioni?

Se il permesso è previsto da legge o CCNL, il datore non può impedirne arbitrariamente la fruizione né sostituirsi al lavoratore nella scelta delle date, salvo i soli margini organizzativi espressamente previsti dalla disciplina applicabile . Ad esempio, per i permessi ex L. 104/1992 il datore deve solo verificare i presupposti di legge, senza ulteriore discrezionalità sul diritto . Se il CCNL consente un differimento, questo è ammesso solo per motivate esigenze tecniche, organizzative o produttive, entro il mese e facendo salve le urgenze del lavoratore . In caso di diniego o imposizioni illegittime, il lavoratore può contestarle formalmente e chiedere in giudizio l’accertamento del diritto, anche con tutela d’urgenza se vi è pregiudizio imminente e irreparabile .

Studio Legale Brambilla a Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, specializzato in diritto del lavoro e previdenziale.

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