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Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (a termine): disciplina aggiornata e riflessi pratici

Il contratto di lavoro a tempo determinato (a termine) rappresenta una delle forme più diffuse di occupazione in Italia, ma anche una delle più complesse e soggette a frequenti riforme.

Negli ultimi decenni – e da ultimo con il Decreto Lavoro 2023 (D.L. n. 48/2023) e la Legge n. 85/2023 di conversione – la disciplina ha subito continui aggiustamenti, nel tentativo di bilanciare le esigenze di flessibilità delle imprese con la tutela della stabilità dei lavoratori.

1. IL QUADRO NORMATIVO

La fonte principale resta il D.Lgs. n. 81/2015 c.d. Jobs Act (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg) che agli artt. 19-29 regola i contratti a termine, integrato dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018) e dal Decreto Lavoro 2023.

Il rapporto a termine è un contratto subordinato con durata predeterminata: alla scadenza, il rapporto si estingue automaticamente. Il lavoratore ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo dei colleghi a tempo indeterminato “comparabili”, in proporzione al servizio prestato (art. 25 D.Lgs. 81/2015).

2. LA DURATA E LE CAUSALI DEL CONTRATTO A TERMINE

È possibile stipulare un contratto a termine acausale, cioè senza indicazione delle ragioni giustificatrici, per un massimo di 12 mesi.

Oltre tale soglia – e fino a un limite complessivo di 24 mesi – il termine può essere apposto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 19, co. 1, D.Lgs. 81/2015, come modificato nel 2023):

  1. casi previsti dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 51 D.Lgs. 81/2015);
  2. In assenza di tali previsioni, e comunque fino al 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  3. sostituzione di altri lavoratori assenti.

La riforma ha quindi ampliato la flessibilità applicativa, affidando un ruolo centrale alla contrattazione collettiva, che può introdurre o specificare le causali consentite.

3. FORMA, PROROGHE E RINNOVI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto deve risultare per iscritto, salvo rapporti di durata non superiore a dodici giorni, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato.

È consentita la proroga del termine, con il consenso del lavoratore, fino a un massimo di quattro volte in 24 mesi; superato tale limite, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

I rinnovi (ossia la stipulazione di un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente) sono liberi nei primi 12 mesi e successivamente ammessi solo in presenza delle causali previste.

4. LIMITI E DIVIETI DEL CONTRATTO A TERMINE

Il datore di lavoro non può superare il limite legale del 20% dei lavoratori a termine rispetto agli occupati a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno, salvo diversa percentuale stabilita dal contratto collettivo.

Il superamento di tali limiti comporta solo una sanzione amministrativa, ma non la conversione automatica del rapporto.

È inoltre vietato l’utilizzo del contratto a termine:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • nelle unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti per le stesse mansioni;
  •  in presenza di Cassa Integrazione per le medesime mansioni;
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

5. DIRITTO DI PRECEDENZA: DI COSA SI TRATTA?

Il lavoratore che abbia prestato attività per più di sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi per le stesse mansioni.

La mancata osservanza di tale diritto comporta, in genere, il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perse (Cass. n. 11737/2010).

6. LE TUTELE IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Se il termine è apposto in violazione delle condizioni previste dalla legge – ad esempio per mancanza di forma scritta, superamento della durata massima o assenza di causale oltre i 12 mesi – il contratto si trasforma a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione.

Il lavoratore può impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto e proporre ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni (art. 28 D.Lgs. 81/2015).

In caso di accertata illegittimità, il giudice, oltre alla conversione, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno con un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile, secondo i criteri dell’art. 28, co. 2, D.Lgs. 81/2015, in analogia con il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti).

La Cassazione ha più volte ribadito che tale tutela ha natura onnicomprensiva, includendo sia il pregiudizio economico sia quello professionale derivante dall’illegittima precarizzazione del rapporto.

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