Il patto di prova rappresenta una clausola legittima del contratto di lavoro subordinato che consente alle parti di verificare, in un periodo iniziale, la reciproca convenienza del rapporto.
È regolato dall’art. 2096 del Codice civile ( https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2096.html ), nonché dalle previsioni dei contratti collettivi, che ne disciplinano durata e modalità.
LA FUNZIONE DEL PATTO DI PROVA
L’obiettivo è duplice:
- per il datore di lavoro: verificare le capacità professionali, la condotta e l’idoneità del lavoratore alle mansioni affidate;
- per il lavoratore: valutare le condizioni di lavoro e l’ambiente aziendale.
Si tratta, in sostanza, di una “fase sperimentale” del rapporto, nella quale la libertà di recesso è molto ampia: ciascuna parte può interrompere il rapporto senza preavviso né indennità, salvo che il recesso avvenga in violazione dei limiti di legge.
FORMA SCRITTA E DECORRENZA DEL PATTO DI PROVA
Affinché il patto di prova sia valido, è necessario che sia redatto per iscritto e sottoscritto contestualmente all’assunzione.
La forma scritta è richiesta ad substantiam: in mancanza, la clausola è nulla e il rapporto si considera instaurato a tempo pieno e indeterminato sin dall’inizio.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio della prestazione lavorativa, e non può essere retrodatato o interrotto arbitrariamente.
È inoltre vietato reiterare più volte patti di prova per le stesse mansioni, poiché ciò contrasterebbe con la funzione sperimentale dell’istituto.
DURATA E SOSPENSIONI DEL PATTO DI PROVA
La durata massima è determinata dal contratto collettivo applicato; i CCNL più diffusi normalmente prevedono:
- da 15 giorni a 6 mesi per gli impiegati e operai (art. 10, L. n. 604/1966 e art. 2096 c.c.);
- fino a 6 mesi per i dirigenti, in virtù dell’autonomia e delle responsabilità del ruolo.
Eventuali periodi di assenza per malattia, infortunio o maternità sospendono la prova, che riprenderà al rientro in servizio, salvo diversa previsione del CCNL.
RECESSO DURANTE IL PERIODO DI PROVA
Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento durante il periodo di prova, senza necessità di motivazione formale.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il recesso deve comunque rispettare il principio di buona fede e non può essere arbitrario o discriminatorio.
La Cassazione n. 13411/2023, ad esempio, ha ribadito che il licenziamento in prova è illegittimo se risulta manifestamente estraneo alla verifica delle attitudini professionali del lavoratore o fondato su ragioni discriminatorie o ritorsive.
SUPERAMENTO DELLA PROVA
Se il periodo di prova decorre integralmente senza recesso, l’assunzione diventa definitiva e il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Gli effetti giuridici e retributivi decorrono retroattivamente dal giorno di inizio della prova, come chiarisce l’art. 1, L. n. 604/1966.
CONCLUSIONI
Il patto di prova, se correttamente gestito, è uno strumento utile a garantire equilibrio e trasparenza nella fase iniziale del rapporto di lavoro.
Tuttavia, la sua applicazione richiede attenzione formale e sostanziale: un errore nella redazione o un recesso ingiustificato possono trasformare il periodo di prova in un terreno di contenzioso.
Per questo è consigliabile che sia redatto con precisione e che le parti, prima della sottoscrizione, comprendano chiaramente i diritti e gli obblighi che ne derivano.
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