L’impugnazione del licenziamento rappresenta il primo e imprescindibile atto di tutela del lavoratore contro il recesso datoriale.
La legge prevede termini rigorosi e forme precise: un errore iniziale può comportare la decadenza definitiva dal diritto alla reintegrazione o al risarcimento.
In questo breve articolo, analizziamo alla luce della giurisprudenza più recente.:
- entro quando impugnare;
- come farlo correttamente;
- quali errori evitare.
TERMINI PER IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO
Entro 60 giorni: l’impugnazione stragiudiziale
Ai sensi dell’art. 6 L. n. 604/1966, il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
L’impugnazione:
- può essere giudiziale o stragiudiziale;
- deve essere scritta;
- deve manifestare in modo inequivoco la volontà di contestare il licenziamento;
Non è invece necessario indicare i motivi o le ragioni di illegittimità.
Entro 180 giorni: il ricorso giudiziale
Infatti è bene ricordare che l’impugnazione stragiudiziale non basta.
Entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve:
- depositare il ricorso al Tribunale del lavoro;
- comunicare la richiesta di conciliazione presso l’ispettorato del lavoro competente o avviare un arbitrato.
In mancanza, l’impugnazione diventa inefficace.
I termini sono perentori e non soggetti a sospensione o interruzione.
FORMA DELL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
L’atto di impugnazione deve essere:
- redatto per scritto;
- recettizio – deve cioè giungere a conoscenza del datore di lavoro;
- chiaro e non ambiguo.
Sono ritenuti validi:
- lettera raccomandata;
- telegramma;
- PEC.
Attenzione alla PEC: l’impugnazione inviata dall’avvocato o dal sindacato è valida solo se firmata digitalmente o se il legale/sindacato è munito di procura scritta.
ERRORI FREQUENTI NELL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
Nella prassi, molti lavoratori perdono il diritto di agire per errori formali, tra cui:
- PEC inviata senza firma digitale;
- messaggi WhatsApp o comunicazioni informali;
- lettere generiche o poco chiare;
- impugnazioni effettuate da soggetti privi di valida procura.
Anche una contestazione tempestiva, se formalmente invalida, non evita la decadenza.
COSA SUCCEDE SE NON SI IMPUGNA IL LICENZIAMENTO
La mancata impugnazione nei termini comporta:
- perdita del diritto alla reintegrazione se previsto;
- perdita delle tutele risarcitorie ex art. 18 St. lav. (https://www.brocardi.it/statuto-lavoratori/titolo-ii/art18.html )o D.Lgs. 23/2015.
Resta, in alcuni casi, solo un’azione civile ordinaria per il risarcimento del danno, con tutele più limitate.
CONCLUSIONI
L’impugnazione del licenziamento è un passaggio tecnico e delicato, che richiede attenzione ai termini e alla forma.
Un errore iniziale può compromettere ogni tutela successiva.
Agire tempestivamente e con assistenza qualificata è spesso decisivo per preservare i propri diritti.
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