Licenziamento disciplinare dopo controlli su PC, email o telecamere: quando è illegittimo

Sempre più spesso il datore di lavoro fonda contestazioni disciplinari e licenziamenti su controlli effettuati tramite telecamere, computer aziendali, email, accessi internet o software di monitoraggio.

Non sempre, però, queste verifiche sono lecite.

La legge impone limiti precisi ai controlli a distanza sui lavoratori.

Quando tali limiti non vengono rispettati, anche il licenziamento che si basa su quelle risultanze può essere illegittimo.

QUANDO I CONTROLLI INCIDONO SULLA VALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO

Un licenziamento disciplinare può essere contestato non solo per l’insussistenza del fatto addebitato o per sproporzione della sanzione, ma anche perché fondato su prove raccolte in violazione di legge.

In materia, i riferimenti principali sono:

 

Se il datore acquisisce immagini, dati o informazioni senza rispettare queste regole, la prova può risultare inutilizzabile e il licenziamento può essere dichiarato illegittimo.

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CONTROLLI A DISTANZA: COSA PUÒ FARE DAVVERO IL DATORE DI LAVORO

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori distingue tra:

  1. impianti e strumenti dai quali può derivare anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, come telecamere, sistemi di videosorveglianza o software di monitoraggio;
  2. strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, come PC, email aziendale, smartphone e badge di accesso.

 

Nel primo caso, il datore può installare tali sistemi solo per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, e solo dopo aver ottenuto un accordo sindacale oppure, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

In ogni caso, le informazioni raccolte possono essere utilizzate a fini disciplinari soltanto se il lavoratore è stato adeguatamente informato sulle modalità d’uso degli strumenti e sui controlli effettuati, nel rispetto della normativa privacy.

LICENZIAMENTO BASATO SU TELECAMERE: QUANDO LE IMMAGINI NON SONO UTILIZZABILI

Le registrazioni video vengono spesso utilizzate per contestare presunti furti, assenze dalla postazione, allontanamenti ingiustificati o comportamenti ritenuti scorretti.

Tuttavia, se l’impianto di videosorveglianza è stato installato senza accordo sindacale o senza autorizzazione dell’Ispettorato, oppure se le telecamere sono posizionate in modo da controllare direttamente e costantemente il lavoratore, il controllo può essere illegittimo.

In questi casi, le immagini raccolte potrebbero non essere utilizzabili nel procedimento disciplinare.

Se il licenziamento si fonda in modo decisivo su tali registrazioni, il lavoratore può contestarne la legittimità anche sotto il profilo probatorio.

LICENZIAMENTO IN SEGUITO A CONTROLLI SU PC, EMAIL AZIENDALE E NAVIGAZIONE INTERNET

Computer, posta elettronica e strumenti informatici rientrano normalmente tra gli strumenti di lavoro.

Questo, però, non significa che il datore possa controllarne liberamente ogni utilizzo.

Anche in questi casi devono essere rispettati:

  • l’obbligo di informazione preventiva al lavoratore;
  • i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati;
  • i limiti posti dalla disciplina sui controlli difensivi e a distanza.

 

Un licenziamento fondato sull’uso del PC o della email aziendale può essere contestato, ad esempio, quando:

  • manca una policy aziendale chiara sull’utilizzo degli strumenti informatici;
  • il lavoratore non ha ricevuto un’adeguata informativa;
  • i controlli sono stati generalizzati, invasivi o non proporzionati;
  • il datore ha acquisito dati eccedenti rispetto alla finalità dichiarata, ad esempio leggendo in modo sistematico anche comunicazioni personali.

 

In situazioni di questo tipo, la prova può risultare viziata e il licenziamento può essere messo in discussione.

LICENZIAMENTO INTIMATO PER FATTI APPRESI CON SOFTWARE DI MONITORAGGIO, TRACCIAMENTI E SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO

Sempre più aziende utilizzano software in grado di registrare accessi, tempi di inattività, produttività, geolocalizzazione o altre metriche di performance.

Quando questi strumenti consentono un monitoraggio sistematico dell’attività lavorativa, si applicano le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Servono quindi, a seconda dei casi, accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, oltre a un’informazione preventiva chiara e completa.

La questione diventa ancora più delicata quando il datore si affida a sistemi automatizzati o algoritmi per valutare il lavoratore e assumere decisioni che possono incidere sul rapporto di lavoro.

Un licenziamento fondato esclusivamente su indicatori automatici, punteggi o valutazioni algoritmiche non spiegate è particolarmente esposto a censure, anche alla luce dei principi di trasparenza e delle tutele previste dal GDPR contro decisioni interamente automatizzate.

PROVE ILLEGITTIME E CONSEGUENZE SUL LICENZIAMENTO

Il punto centrale, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, è spesso questo: le prove raccolte dal datore sono state acquisite in modo lecito?

Se la risposta è negativa, il giudice può ritenere quelle prove inutilizzabili oppure comunque inidonee a giustificare il recesso.

Di conseguenza, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo.

Le tutele applicabili – in caso di licenziamento illegittimo -dipendono  da vari fattori, tra cui ed a seconda dei casi, il lavoratore può avere diritto alla reintegrazione oppure a un risarcimento economico.

IN CONCLUSIONE

Nei casi di licenziamento basato su controlli a distanza, la tempestività è fondamentale.

La legittimità del recesso dipende spesso da dettagli tecnici e documentali che devono essere esaminati con attenzione: autorizzazioni, informative, policy aziendali, modalità del controllo e utilizzabilità delle prove.

Un’analisi immediata della documentazione può fare la differenza nella valutazione delle possibilità di impugnazione.

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Domande Frequenti

Il datore di lavoro può controllare email, PC o strumenti aziendali?

Il datore di lavoro può effettuare controlli sugli strumenti aziendali, ma deve rispettare limiti precisi. PC, email aziendale, telefono e altri strumenti usati per lavorare possono essere oggetto di verifica quando il controllo è collegato a esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale. Tuttavia, il controllo deve avvenire nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori, della normativa privacy e delle informazioni fornite al lavoratore. Il punto centrale è questo: gli strumenti aziendali non possono diventare un mezzo di controllo indiscriminato e continuativo sull’attività del dipendente. Per valutare la legittimità del controllo occorre verificare come è stato effettuato, se il lavoratore era stato informato, quali dati sono stati raccolti e per quale finalità sono stati utilizzati.

Le prove raccolte tramite telecamere possono essere usate per licenziare?

Le immagini raccolte tramite telecamere possono essere utilizzate solo se l’impianto e il trattamento dei dati rispettano le regole previste dalla legge. In linea generale, gli impianti audiovisivi dai quali può derivare un controllo a distanza dei lavoratori richiedono specifiche garanzie. Devono essere installati per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale e nel rispetto delle procedure previste. Inoltre, il lavoratore deve ricevere un’informazione adeguata sulle modalità di utilizzo degli strumenti e dei dati raccolti. Se le immagini sono state acquisite o utilizzate in violazione di queste regole, possono emergere profili di illegittimità del controllo e, di conseguenza, del licenziamento disciplinare fondato su quelle prove.

Quando un controllo aziendale rende illegittimo il licenziamento disciplinare?

Un controllo aziendale può rendere illegittimo il licenziamento disciplinare quando le prove poste alla base del provvedimento sono state raccolte o utilizzate in violazione delle regole sui controlli a distanza, della normativa privacy o del diritto di difesa del lavoratore. Questo può accadere, per esempio, quando il controllo è occulto, sproporzionato, non adeguatamente comunicato, non collegato a una finalità legittima oppure svolto con strumenti installati senza rispettare le procedure previste. La valutazione deve essere fatta caso per caso. Occorre controllare il tipo di strumento usato, le modalità del controllo, l’informativa data al lavoratore, il contenuto della contestazione disciplinare e il collegamento tra i fatti contestati e il licenziamento.

Cosa può fare il lavoratore dopo aver ricevuto una contestazione basata su controlli aziendali?

È bene che si rivolga ad un professionista ovvero ai sindacati prima del perire del termine per le giustificazioni al fine di valutare se i controlli effettuati e le loro modlaità siano legittime; con il professionista può anche valutare di chiedere copia dei documenti che il datore dice avere ad attestazione dei suoi inadmepimenti.
Studio Legale Brambilla a Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, specializzato in diritto del lavoro e previdenziale.

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