Nel diritto del lavoro italiano il dirigente d’azienda occupa una posizione peculiare: rappresenta l’alter ego dell’imprenditore, con ampi poteri decisionali e un vincolo fiduciario particolarmente intenso.
Questa peculiarità si riflette anche nella disciplina del licenziamento, che differisce in modo significativo da quella applicabile a impiegati, quadri e operai.
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: UN REGIME SPECIALE
Il dirigente è escluso dalle tutele reintegratorie dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970),
Restano però ferme le ipotesi di nullità del licenziamento (ad es. il licenziamento orale, per ragioni discriminatorie, rappresaglia o ritorsione), che comportano la reintegrazione nel posto di lavoro.
FORMA E MOTIVAZIONE
Il recesso deve essere comunicato per iscritto (L. 604/1966).
Non vi è, per legge, l’obbligo di motivazione, ma i principali CCNL dirigenti la richiedono: l’assenza di motivazione può quindi comportare l’ingiustificatezza e il diritto all’indennità supplementare.
GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATEZZA ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO
Due concetti chiave:
- Giusta causa: grave inadempimento o comportamento tale da minare irrimediabilmente la fiducia (es. violazione dell’obbligo di fedeltà, omessa vigilanza su condotte illecite, uso illecito della carta aziendale).
- Giustificatezza: nozione contrattuale più ampia, che può includere disallineamento rispetto alle strategie aziendali o riorganizzazioni interne.
La Cassazione (ad es. sent. n. 30464/2023 – https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sez-lavoro-civile-2-novembre-2023-ordinanza-n-30464/) ha confermato che è sufficiente una decisione coerente e non arbitraria.
TUTELE ECONOMICHE DEL DIRIGENTE
In assenza di giusta causa, il dirigente ha diritto:
- al preavviso o all’indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.);
- all’indennità supplementare prevista dal CCNL, con importi crescenti in base ad anzianità ed età.
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: COSA FARE
È prudente rispettare i termini dell’art. 6 L. 604/1966 quindi 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 per il deposito del ricorso, benché vi siano orientamenti che ne escludono l’applicazione ai dirigenti.
La prassi giudiziaria, tuttavia, consiglia un’azione tempestiva.
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE E NASPI
Il dirigente licenziato ha diritto alla NASpI, a condizione che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per licenziamento e che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge (art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22).
La NASpI spetta infatti a tutti i lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti, che abbiano perso involontariamente l’occupazione, quindi anche in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (MLPS, interpello n. 13/2015; INPS circ. n. 142/2015; art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22; Trib. Udine, Sez. lav., 27 maggio 2022, n. 20).
ULTIME TENDENZE GIURISPRUDENZIALI
La Corte di Cassazione ha:
- riconosciuto la nullità del licenziamento basato su motivi ritorsivi o su raggiunti limiti di età (Cass. 26.1.2022 n. 2246);
- ritenuto legittimo il recesso per riorganizzazione aziendale, in assenza di crisi economica (Cass. 16.12.2022 n. 36955);
- valorizzato la necessità di una condotta coerente con buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.) nella valutazione della giustificatezza.
IN SINTESI
Il licenziamento del dirigente resta più libero, ma non arbitrario.
Per le imprese è essenziale documentare con cura le ragioni del recesso; per il dirigente è decisivo verificare la legittimità e agire nei termini per tutelare i propri diritti economici.
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