Nel diritto del lavoro italiano il dirigente d’azienda occupa una posizione peculiare: rappresenta l’alter ego dell’imprenditore, con ampi poteri decisionali e un vincolo fiduciario particolarmente intenso.
Questa peculiarità si riflette anche nella disciplina del licenziamento, che differisce in modo significativo da quella applicabile a impiegati, quadri e operai.
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: UN REGIME SPECIALE
Il dirigente è escluso dalle tutele reintegratorie dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970),
Restano però ferme le ipotesi di nullità del licenziamento (ad es. il licenziamento orale, per ragioni discriminatorie, rappresaglia o ritorsione), che comportano la reintegrazione nel posto di lavoro.
FORMA E MOTIVAZIONE
Il recesso deve essere comunicato per iscritto (L. 604/1966).
Non vi è, per legge, l’obbligo di motivazione, ma i principali CCNL dirigenti la richiedono: l’assenza di motivazione può quindi comportare l’ingiustificatezza e il diritto all’indennità supplementare.
GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATEZZA ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO
Due concetti chiave:
- Giusta causa: grave inadempimento o comportamento tale da minare irrimediabilmente la fiducia (es. violazione dell’obbligo di fedeltà, omessa vigilanza su condotte illecite, uso illecito della carta aziendale).
- Giustificatezza: nozione contrattuale più ampia, che può includere disallineamento rispetto alle strategie aziendali o riorganizzazioni interne.
La Cassazione (ad es. sent. n. 30464/2023 – https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sez-lavoro-civile-2-novembre-2023-ordinanza-n-30464/) ha confermato che è sufficiente una decisione coerente e non arbitraria.
TUTELE ECONOMICHE DEL DIRIGENTE
In assenza di giusta causa, il dirigente ha diritto:
- al preavviso o all’indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.);
- all’indennità supplementare prevista dal CCNL, con importi crescenti in base ad anzianità ed età.
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: COSA FARE
È prudente rispettare i termini dell’art. 6 L. 604/1966 quindi 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 per il deposito del ricorso, benché vi siano orientamenti che ne escludono l’applicazione ai dirigenti.
La prassi giudiziaria, tuttavia, consiglia un’azione tempestiva.
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE E NASPI
Il dirigente licenziato ha diritto alla NASpI, a condizione che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per licenziamento e che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge (art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22).
La NASpI spetta infatti a tutti i lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti, che abbiano perso involontariamente l’occupazione, quindi anche in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (MLPS, interpello n. 13/2015; INPS circ. n. 142/2015; art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22; Trib. Udine, Sez. lav., 27 maggio 2022, n. 20).
ULTIME TENDENZE GIURISPRUDENZIALI
La Corte di Cassazione ha:
- riconosciuto la nullità del licenziamento basato su motivi ritorsivi o su raggiunti limiti di età (Cass. 26.1.2022 n. 2246);
- ritenuto legittimo il recesso per riorganizzazione aziendale, in assenza di crisi economica (Cass. 16.12.2022 n. 36955);
- valorizzato la necessità di una condotta coerente con buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.) nella valutazione della giustificatezza.
IN SINTESI
Il licenziamento del dirigente resta più libero, ma non arbitrario.
Per le imprese è essenziale documentare con cura le ragioni del recesso; per il dirigente è decisivo verificare la legittimità e agire nei termini per tutelare i propri diritti economici.
Sei dirigente e hai ricevuto un licenziamento?
Richiedi una valutazione su motivazione, indennità, clausole contrattuali e possibili tutele.
Domande Frequenti
Il dirigente può impugnare il licenziamento?
Sì, il dirigente può impugnare il licenziamento. È prudente rispettare i termini previsti dall’art. 6 della L. 604/1966: 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso, anche se esistono orientamenti che ne escludono l’applicazione ai dirigenti.
Quali tutele spettano al dirigente licenziato?
Il dirigente ha un regime diverso rispetto a impiegati, quadri e operai. In generale è escluso dalle tutele reintegratorie dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, salvo le ipotesi di nullità del licenziamento, come licenziamento orale, discriminatorio, ritorsivo o per rappresaglia.
In assenza di giusta causa, il dirigente ha diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva e, quando prevista dal CCNL applicabile, all’indennità supplementare.
Quando può spettare l’indennità supplementare?
L’indennità supplementare può spettare quando il licenziamento del dirigente risulta ingiustificato secondo quanto previsto dal CCNL applicabile. Gli importi possono variare in base ad anzianità ed età, secondo la disciplina del contratto collettivo di riferimento.
Il licenziamento del dirigente richiede una motivazione specifica?
Per legge non è previsto un obbligo generale di motivazione, ma i principali CCNL dei dirigenti la richiedono. L’assenza di motivazione, quindi, può comportare l’ingiustificatezza del licenziamento e il diritto all’indennità supplementare, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.






