Il licenziamento per giusta causa rappresenta la forma più radicale di recesso datoriale che consente al datore, all’esito del procedimento disciplinare, di cessare con effetto immediato in base all’art. 2119 c.c. (https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2119.html ), il rapporto di lavoro “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro”.
La giusta causa non coincide con la semplice violazione di obblighi contrattuali, ma postula un comportamento così grave da determinare un’irreparabile lesione del vincolo fiduciario.
La giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali di merito, negli ultimi anni, ha individuato numerose condotte ritenute idonee a fondare un licenziamento per giusta causa.
L’analisi della casistica permette di delineare una vera e propria tipologia di comportamenti, utile sia ai lavoratori sia alle imprese per comprendere i confini dell’istituto., IN B
CONDOTTE INTEGRANTI LA GIUSTA CAUSA DI UN LICENZIAMENTO:
1. ASSENZE INGIUSTIFICATE E PROLUNGATE
Le assenze ingiustificate, specie se reiterate, rappresentano un classico esempio di lesione dell’obbligo di diligenza.
Per esempio, la Corte di Cassazione (Cass. 20 gennaio 2025, n. 1321) ha statuito che il lavoratore che si assenta più giorni senza giustificazione, nonostante ripetuti inviti aziendali, abbia posto in essere uno condotta sanzionabile con un licenziamento per giusta causa.
La Corte, infatti, afferma che:
- la reiterazione della condotta;
- l’assenza di comunicazioni;
- l’impatto sull’organizzazione aziendale;
giustificano la sanzione espulsiva, a prescindere dal danno economico.
2. INSUBORDINAZIONE GRAVE
Per insubordinazione si intendono tutti quegli atteggiamenti che osteggiano e sfidano il potere eterodirettivo del datore di lavoro; integrano la subordinazione:
- il rifiuto ingiustificato di eseguire ordini legittimi;
- le aggressioni verbali o (ancor più gravi) le minacce verso il proprio datore di lavoro;
- il rifiuto reiterato di eseguire procedure interne;
- i comportamenti volutamente oppositivi verso le disposizioni del proprio datore di lavoro.
Tutte queste condotte secondo la giurisprudenza, possono integrare una giusta causa di licenziamento.
3. ABUSO DEI PERMESSI EX L. 104/1992
L’uso illecito dei permessi 104 è considerato una delle violazioni più gravi della fiducia posta alla base del rapporto di lavoro perché:
- altera un istituto a finalità costituzionale;
- produce un danno organizzativo alla società;
- comporta un indebito arricchimento.
4. USO INDEBITO DI STRUMENTI AZIENDALI
Si verifica un uso indebito degli strumenti aziendali quando:
- il lavoratore fa un utilizzo sistematico della rete aziendale per fini personali;
- il lavoratore fa uso dell’auto aziendale per scopi privati;
- il lavoratore fa un impiego improprio del Telepass aziendale;
- il lavoratore accede senza autorizzazione al database aziendali.
5. MOLESTIE SESSUALI O COMPORTAMENTI GRAVEMENTE OFFENSIVI
Le molestie integrano sempre una gravissima violazione dei doveri del lavoratore e dei principi di tutela della dignità della persona (artt. 2 e 41 Cost.; D.Lgs. 198/2006; L. 203/2024).
Ecco alcune pronunce fondamentali:
- Cass. 15 novembre 2023, n. 31790: anche un singolo episodio può integrare giusta causa.
- Cass. 10 marzo 2025, n. 6345: è irrilevante la minore intensità della molestia se idonea a creare un clima intimidatorio.
- Cass. 19854/2025: la dignità della persona è valore sovraordinato: la tutela è rafforzata anche dagli artt. 3-bis e 3-ter del Codice delle pari opportunità.
6. FALSIFICAZIONE DELLE PRESENZE E CONDOTTE FRAUDOLENTE CORRELATE
Sono condotte tipiche di questa ipotesi di giusta causa:
- timbratura del badge per conto di colleghi;
- alterazione del sistema di rilevazione;
- autocertificazioni false sull’orario.
7. USO IMPROPRIO DEI DATI AZIENDALI O VIOLAZIONI DELLE POLICY INTERNE
Con l’evoluzione tecnologica, la giurisprudenza ha già iniziato ad ampliare l’area delle condotte rilevanti, ritendo fondanti una giusta causa le seguenti condotte:
- accessi non autorizzati a sistemi informatici;
- condivisione di dati riservati;
- violazioni dei protocolli privacy.
8. ESEMPI AGGIUNTIVI DI COMPORTAMENTI RITENUTI IDONEI A FONDARE UN LEGITTIMO LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
- Ricettazione di beni aziendali (anche di modico valore)
- Offese sui social network verso colleghi o superiori
- Violazioni delle procedure di trasparenza
- Frodi documentali (intendendosi come chiarito dalla Cass. Civ n. 8407/2018: l’alterazione consapevole di dati interni).
CONCLUSIONI
Dall’esame della giurisprudenza emerge un dato costante: la giusta causa dalla frattura irreparabile del vincolo fiduciario.
La valutazione del giudice chiamato a valutare la fondatezza della giusta causa di un licenziamento, si base sulla valutazione dei seguenti fattori:
- gravità complessiva della condotta;
- contesto organizzativo;
- mansioni ricoperte;
- intenzionalità o colpa grave;
- precedenti disciplinari;
- eventuale pluralità di addebiti.
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