Ricevere una lettera di licenziamento è un momento delicato e spesso improvviso.
Chi ritiene il recesso illegittimo deve agire tempestivamente: la legge prevede infatti termini stringenti e la loro inosservanza comporta la perdita del diritto a contestare.
IL TERMINE DEI 60 GIORNI
L’art. 6 della L. 604/1966 stabilisce che il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.
L’atto può essere giudiziale o stragiudiziale, purché scritto e recettizio: deve cioè arrivare a conoscenza del datore di lavoro (ad esempio tramite PEC o raccomandata a/r).
Non serve indicare tutti i motivi di illegittimità: basta manifestare chiaramente la volontà di contestare; per questo può essere redatta anche in autonomia dal lavoratore.
Il termine di 60 giorni decorre dal giorno in cui la lettera è stata ricevuta, non da quello dell’effettiva cessazione del rapporto.
Eccezione: il termine non si applica al licenziamento orale, che è giuridicamente inesistente. La recente Corte Cost. n. 111/2025 ( https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/111 ) ha inoltre escluso la decadenza quando, durante i 60 giorni, il lavoratore si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere.
I SUCCESSIVI 180 GIORNI
L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento perde efficacia se entro 180 giorni dalla sua ricezione da parte del datore di lavoro, il lavoratore non fa seguire:
- il deposito del ricorso davanti al Tribunale del lavoro,
- la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro ( https://www.ispettorato.gov.it/servizio/conciliazione-ai-sensi-dellart-410-c-p-c-e-dellart-31-legge-183-2010/ ) o arbitrato.
Se la conciliazione non va a buon fine, occorre poi depositare il ricorso giudiziale entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
CHI PUÒ IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO?
L’impugnazione del licenziamento illegittimo può essere proposta:
- direttamente dal lavoratore;
- dall’associazione sindacale cui aderisce;
- da un rappresentante munito di procura speciale (anche conferita prima dell’atto, purché con data certa).
È ammessa anche la ratifica successiva, purché comunicata al datore entro il termine di decadenza.
AZIONI E CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
Se i termini per impugnare il licenziamento non sono rispettati, il lavoratore perde il diritto di agire per ottenere a seconda dei casi, la reintegrazione o l’indennizzo previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori o dal D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti).
Resta solo la possibilità di un’azione civile per risarcimento danni, più complessa e incerta.
OFFERTA DI CONCILIAZIONE: DI COSA SI TRATTA?
Per i rapporti di lavoro a tutele crescenti (quindi per tutti i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015), il datore può formulare un’offerta di conciliazione entro i termini di impugnazione (quindi 60 giorni dalla data di ricezione del licenziamento), offrendo il pagamento di una somma esente da imposte e contributi.
L’accettazione comporta la rinuncia a contestare il licenziamento.
IN SINTESI
Agire in fretta è fondamentale: 60 giorni per la prima impugnazione detta stragiudiziale e 180 giorni per l’azione successiva. Un singolo errore procedurale può compromettere ogni tutela in favore del lavoratore, davanti ad un licenziamento illegittimo.
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