Se sei un consulente in P.IVA, sai cos’è il diritto di recesso?

Cos’è il recesso?

Il recesso è una facoltà riconosciuta tanto al cliente quanto al prestatore d’opera (la P.IVA, vera o finta che sia) che permette di sciogliere il vincolo contrattuale.
In pratica, se hai sottoscritto con la società Alfa un contratto di consulenza (contratto di prestazione d’opera) per realizzare un progetto (informatico, editoriale, di design ecc.), il diritto di recesso è lo strumento che, se ben utilizzato, consente ad entrambi di mettere fine al rapporto contrattuale.

Come si può recedere?

Il cliente – quindi la nostra società Alfa – può sempre recedere, ma se lo fa deve corrispondere alla P.IVA i compensi concordati per tutta l’attività già svolta e il rimborso per le spese sostenute fino a quel momento per realizzare il progetto. Tu invece – P.IVA – puoi recedere solo in caso di giusta causa. Per questo è bene elencare nel contratto quali sono gli eventi che, se si dovessero verificare, consentirebbero alla P.IVA di recedere senza incorrere in nessuna penale, sanzione o voce risarcitoria. Un esempio potrebbe essere il mancato pagamento di uno o più compensi oppure la mancata messa a disposizione del consulente/prestatore d’opera di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto.

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Può il lavoratore autonomo evitare di trovarsi senza un incarico da un giorno all’altro?

Sì, la P.IVA può tutelarsi dal rischio che il committente receda improvvisamente dal contratto, concordando con il cliente l’inserimento di una clausola che preveda un periodo di preavviso in suo favore. Con tale clausola il committente potrà recedere in assenza di giusta causa solo dandone comunicazione al prestatore d’opera con 3, 4, 6, 12 mesi di preavviso. Il termine è a completa discrezione delle parti.

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Domande Frequenti

Il committente può recedere dal contratto con un consulente in partita IVA?

Sì. Il committente può recedere dal contratto di consulenza, ma deve corrispondere al consulente in partita IVA i compensi concordati per l’attività già svolta e rimborsare le spese sostenute fino a quel momento per la realizzazione del progetto.

Il consulente in partita IVA ha diritto a un preavviso?

Il consulente può tutelarsi dal rischio di un recesso improvviso inserendo nel contratto una clausola di preavviso. In questo modo, il committente può recedere in assenza di giusta causa solo comunicandolo con il periodo di preavviso concordato tra le parti.

Cosa deve prevedere il contratto di consulenza?

Il contratto dovrebbe indicare con chiarezza le condizioni del rapporto, compresi i casi in cui il consulente può recedere per giusta causa senza incorrere in penali, sanzioni o richieste risarcitorie. Può essere utile prevedere anche una clausola di preavviso a tutela del consulente.

Quando il recesso può essere contestato?

Il recesso del cliente/committente ex art. 2237, co. 1, c.c. è esercitabile ad nutum e non può essere contestato nel merito, salvo il diritto del professionista al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta . Il recesso può tuttavia essere contestato: (i) se esercitato senza rispettare il preavviso contrattualmente pattuito, con conseguente diritto del professionista all’indennità sostitutiva ; (ii) se il contratto conteneva una deroga convenzionale al recesso ad nutum, nel qual caso l’interruzione anticipata legittima il professionista al compenso per l’intera durata residua o alla penale pattuita . Il recesso del professionista, invece, è contestabile quando avvenga in assenza di giusta causa, esponendolo alla perdita del compenso ed al risarcimento del danno.

Studio Legale Brambilla a Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, specializzato in diritto del lavoro e previdenziale.

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Pec:
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