Cos’è il recesso?
Il recesso è una facoltà riconosciuta tanto al cliente quanto al prestatore d’opera (la P.IVA, vera o finta che sia) che permette di sciogliere il vincolo contrattuale.
In pratica, se hai sottoscritto con la società Alfa un contratto di consulenza (contratto di prestazione d’opera) per realizzare un progetto (informatico, editoriale, di design ecc.), il diritto di recesso è lo strumento che, se ben utilizzato, consente ad entrambi di mettere fine al rapporto contrattuale.
Come si può recedere?
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Può il lavoratore autonomo evitare di trovarsi senza un incarico da un giorno all’altro?
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Domande Frequenti
Il committente può recedere dal contratto con un consulente in partita IVA?
Sì. Il committente può recedere dal contratto di consulenza, ma deve corrispondere al consulente in partita IVA i compensi concordati per l’attività già svolta e rimborsare le spese sostenute fino a quel momento per la realizzazione del progetto.
Il consulente in partita IVA ha diritto a un preavviso?
Il consulente può tutelarsi dal rischio di un recesso improvviso inserendo nel contratto una clausola di preavviso. In questo modo, il committente può recedere in assenza di giusta causa solo comunicandolo con il periodo di preavviso concordato tra le parti.
Cosa deve prevedere il contratto di consulenza?
Il contratto dovrebbe indicare con chiarezza le condizioni del rapporto, compresi i casi in cui il consulente può recedere per giusta causa senza incorrere in penali, sanzioni o richieste risarcitorie. Può essere utile prevedere anche una clausola di preavviso a tutela del consulente.
Quando il recesso può essere contestato?
Il recesso del cliente/committente ex art. 2237, co. 1, c.c. è esercitabile ad nutum e non può essere contestato nel merito, salvo il diritto del professionista al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta . Il recesso può tuttavia essere contestato: (i) se esercitato senza rispettare il preavviso contrattualmente pattuito, con conseguente diritto del professionista all’indennità sostitutiva ; (ii) se il contratto conteneva una deroga convenzionale al recesso ad nutum, nel qual caso l’interruzione anticipata legittima il professionista al compenso per l’intera durata residua o alla penale pattuita . Il recesso del professionista, invece, è contestabile quando avvenga in assenza di giusta causa, esponendolo alla perdita del compenso ed al risarcimento del danno.






