La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli artt. 30-40 del d.lgs. 81/2015 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81 ) e consente a un’agenzia autorizzata (APL) di mettere a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori propri dipendenti.
Si tratta di una forma flessibile di organizzazione del lavoro, che però deve rispettare rigorosi limiti, soprattutto per evitare che l’impiego “temporaneo” si trasformi in un utilizzo strutturale e permanente del lavoratore presso la stessa azienda.
I LIMITI ALLA SOMMINISTRAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE
La normativa pone diversi vincoli, finalizzati a garantire la genuinità e la temporaneità della missione:
Divieti assoluti (art. 32 d.lgs. 81/2015): non si può ricorrere alla somministrazione in caso di sciopero, licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, CIG in corso sulle medesime mansioni, assenza del DVR aggiornato.
Forma scritta ad substantiam del contratto, con obbligo di indicare autorizzazione APL, numero lavoratori, durata, mansioni, rischi e misure di sicurezza. La mancanza di questi elementi comporta nullità della somministrazione e costituzione del rapporto direttamente in capo all’utilizzatore (art. 38 d.lgs. 81/2015) .
Limite di durata massima di 24 mesi, introdotto dalla combinazione dell’art. 19 e 34 d.lgs. 81/2015 e interpretato dalla più recente giurisprudenza come applicabile anche alla somministrazione a termine. Il superamento determina trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato presso l’utilizzatore (Cass. 7.11.2025, n. 29577) .
QUANDO LA SOMMINISTRAZIONE È ILLEGITTIMA
Dalla normativa e dalla più recente giurisprudenza emerge che la somministrazione diventa illegittima quando:
a) manca la temporaneità della missione; la somministrazione (sentenze Corte di Giustizia cause C-681/18 e C-232/20) ha, infatti, chiarito che non può soddisfare esigenze permanenti dell’impresa e non può trasformarsi in una situazione “strutturale”. La Cassazione ha recepito tali principi affermando che il giudice deve verificare l’intera sequenza delle missioni, anche se non tutte impugnate nei termini (Cass. 21.7.2022, n. 22861; Cass. 11.10.2022, n. 29570) . Sono pertanto ritenuti indici di abuso:
- durata eccessiva (oltre 24-33 mesi),
- continuità delle missioni presso lo stesso utilizzatore,
- mansioni identiche e stabile inserimento nell’organizzazione,
- sospensioni solo in corrispondenza dei periodi feriali.
b) superamento del limite di 24 mesi; la Cassazione 29577/2025 ha stabilito che le missioni successive dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore si computano ai fini del limite complessivo di 24 mesi. Oltre tale soglia la somministrazione è nulla, con diritto alla stabilizzazione presso l’utilizzatore .
c) violazioni formali essenziali;
d) utilizzo in situazioni vietate; ad esempio: unità produttive con CIG sulle stesse mansioni, licenziamenti collettivi recenti, assenza del DVR, sostituzione di scioperanti.
LE TUTELE ESPERIBILI DAL LAVORATORE SOMMINISTRATO ILLEGITTIMAMENTE
Quando la somministrazione risulta illegittima, il lavoratore può ottenere:
- costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore: è la tutela principale prevista dall’art. 38 d.lgs. 81/2015. La Cassazione ha ribadito che il lavoratore può agire direttamente contro l’utilizzatore, anche senza coinvolgere l’agenzia (Cass. 29577/2025) .
- Indennità risarcitoria: in caso di nullità o illegittimità della somministrazione a termine, spetta l’indennità ex art. 32, c. 5, l. 183/2010.
- computo della continuità lavorativa: anche i contratti non impugnati per decadenza rilevano come “fatti storici” per accertare la continuità e l’abuso (Cass. 22861/2022; Cass. 29570/2022)
CONCLUSIONI
Il quadro normativo e giurisprudenziale rende oggi chiaro che la somministrazione non può essere un mezzo per coprire esigenze permanenti delle imprese.
Quando la missione si protrae oltre un limite ragionevole, o supera i 24 mesi, il rapporto si considera di fatto stabile presso l’utilizzatore, con conseguente diritto del lavoratore alla costituzione di un contratto a tempo indeterminato e al risarcimento del danno.
Hai dubbi dubbi sulla legittimità della tua somministrazione o sul superamento dei limiti di durata?
Il nostro Studio offre una valutazione tecnica completa dei contratti e delle missioni svolte, con analisi della continuità e delle possibili tutele.
Contattaci per una consulenza dedicata.










