Somministrazione di lavoro: limiti legali, ipotesi di illegittimità e tutele per il lavoratore

La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli artt. 30-40 del d.lgs. 81/2015 e consente a un’agenzia autorizzata (APL) di mettere a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori propri dipendenti.

Si tratta di una forma flessibile di organizzazione del lavoro, che però deve rispettare rigorosi limiti, soprattutto per evitare che l’impiego “temporaneo” si trasformi in un utilizzo strutturale e permanente del lavoratore presso la stessa azienda.

I LIMITI ALLA SOMMINISTRAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

La normativa pone diversi vincoli, finalizzati a garantire la genuinità e la temporaneità della missione:

Divieti assoluti (art. 32 d.lgs. 81/2015): non si può ricorrere alla somministrazione in caso di sciopero, licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, CIG in corso sulle medesime mansioni, assenza del DVR aggiornato.

Forma scritta ad substantiam del contratto, con obbligo di indicare autorizzazione APL, numero lavoratori, durata, mansioni, rischi e misure di sicurezza. La mancanza di questi elementi comporta nullità della somministrazione e costituzione del rapporto direttamente in capo all’utilizzatore (art. 38 d.lgs. 81/2015) .

Limite di durata massima di 24 mesi, introdotto dalla combinazione dell’art. 19 e 34 d.lgs. 81/2015 e interpretato dalla più recente giurisprudenza come applicabile anche alla somministrazione a termine. Il superamento determina trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato presso l’utilizzatore (Cass. 7.11.2025, n. 29577) .

QUANDO LA SOMMINISTRAZIONE È ILLEGITTIMA

Dalla normativa e dalla più recente giurisprudenza emerge che la somministrazione diventa illegittima quando:

a) manca la temporaneità della missione; la somministrazione (sentenze Corte di Giustizia cause C-681/18 e C-232/20) ha, infatti, chiarito che non può soddisfare esigenze permanenti dell’impresa e non può trasformarsi in una situazione “strutturale”. La Cassazione ha recepito tali principi affermando che il giudice deve verificare l’intera sequenza delle missioni, anche se non tutte impugnate nei termini (Cass. 21.7.2022, n. 22861; Cass. 11.10.2022, n. 29570) . Sono pertanto ritenuti indici di abuso:

  • durata eccessiva (oltre 24-33 mesi),
  • continuità delle missioni presso lo stesso utilizzatore,
  • mansioni identiche e stabile inserimento nell’organizzazione,
  • sospensioni solo in corrispondenza dei periodi feriali.

 

b) superamento del limite di 24 mesi; la Cassazione 29577/2025 ha stabilito che le missioni successive dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore si computano ai fini del limite complessivo di 24 mesi. Oltre tale soglia la somministrazione è nulla, con diritto alla stabilizzazione presso l’utilizzatore .

c) violazioni formali essenziali;

d) utilizzo in situazioni vietate; ad esempio: unità produttive con CIG sulle stesse mansioni, licenziamenti collettivi recenti, assenza del DVR, sostituzione di scioperanti.

LE TUTELE ESPERIBILI DAL LAVORATORE SOMMINISTRATO ILLEGITTIMAMENTE

Quando la somministrazione risulta illegittima, il lavoratore può ottenere:

  1. costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore: è la tutela principale prevista dall’art. 38 d.lgs. 81/2015. La Cassazione ha ribadito che il lavoratore può agire direttamente contro l’utilizzatore, anche senza coinvolgere l’agenzia (Cass. 29577/2025) .
  2. Indennità risarcitoria: in caso di nullità o illegittimità della somministrazione a termine, spetta l’indennità ex art. 32, c. 5, l. 183/2010.
  3.  computo della continuità lavorativa: anche i contratti non impugnati per decadenza rilevano come “fatti storici” per accertare la continuità e l’abuso (Cass. 22861/2022; Cass. 29570/2022) 

CONCLUSIONI

Il quadro normativo e giurisprudenziale rende oggi chiaro che la somministrazione non può essere un mezzo per coprire esigenze permanenti delle imprese.

Quando la missione si protrae oltre un limite ragionevole, o supera i 24 mesi, il rapporto si considera di fatto stabile presso l’utilizzatore, con conseguente diritto del lavoratore alla costituzione di un contratto a tempo indeterminato e al risarcimento del danno.

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Domande Frequenti

Quando la somministrazione di lavoro è illegittima?

La somministrazione di lavoro può essere illegittima quando non rispetta i limiti previsti dalla legge o quando viene utilizzata per coprire esigenze stabili e permanenti dell’impresa.

In particolare, possono emergere profili di illegittimità quando manca la temporaneità della missione, quando il lavoratore viene impiegato per lungo tempo presso lo stesso utilizzatore con mansioni sempre uguali, oppure quando la successione delle missioni mostra un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.

La somministrazione può essere illegittima anche in caso di superamento del limite massimo di durata, di violazioni formali essenziali del contratto o di utilizzo in situazioni vietate dalla legge, come in presenza di sciopero, cassa integrazione sulle stesse mansioni, licenziamenti collettivi recenti o assenza del DVR aggiornato.

Il lavoratore può chiedere il riconoscimento del rapporto con l’utilizzatore?

Sì, quando la somministrazione risulta nulla o illegittima, il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore.

Si tratta della tutela principale prevista dalla normativa in caso di somministrazione irregolare. In presenza dei presupposti, il lavoratore può quindi agire per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro con l’azienda presso cui ha svolto concretamente la prestazione.

In alcuni casi, oltre alla costituzione del rapporto con l’utilizzatore, può essere riconosciuta anche un’indennità risarcitoria.

Quali prove servono per valutare una somministrazione irregolare?

Per accertare la somministrazione irregolare occorre provare la mancanza di forma scritta o dei requisiti essenziali del contratto , il superamento dei limiti percentuali o temporali (reiterazione abusiva o oltre i 24 mesi) , ovvero la violazione dei divieti legali, quale l’omessa valutazione dei rischi . Nelle ipotesi di appalto fittizio, è necessaria la prova dell’assenza di organizzazione e rischio d’impresa in capo all’appaltatore con contestuale eterodirezione da parte dell’utilizzatore .

Studio Legale Brambilla a Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, specializzato in diritto del lavoro e previdenziale.

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