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Welfare aziendale: uno strumento tra benessere e vantaggi fiscali

Il welfare aziendale rappresenta oggi una leva strategica per la valorizzazione del rapporto di lavoro subordinato.

Più che un semplice “benefit”, è un insieme strutturato di misure e servizi, finalizzato a migliorare il benessere dei lavoratori e, indirettamente, la produttività e il clima aziendale.

COS’È IL WELFARE AZIENDALE?

Si definisce “welfare aziendale” il complesso di iniziative, prestazioni e servizi – anche non monetari – messi a disposizione dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, con lo scopo di:

  • soddisfare bisogni sociali, sanitari, educativi o ricreativi;
  • supportare la conciliazione vita-lavoro;
  • favorire la motivazione e la fidelizzazione del personale.

A differenza della retribuzione in senso stretto, disciplinata dall’art. 2099 c.c., le misure di welfare non costituiscono corrispettivo della prestazione lavorativa e, se correttamente inquadrate, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.

QUALI SERVIZI POSSONO ESSERE OFFERTI SOTTOFORMA DI WELFARE AI LAVORATORI?

I servizi che possono essere offerti come welfare aziendale ai lavoratori includono:

  1. Educazione e Istruzione: da intendersi quali servizi che supportano l’educazione e la formazione dei dipendenti e dei loro figli, come corsi di studio e formazione professionale. Per esempio: corsi di formazione professionale o riqualificazione; master, corsi di aggiornamento, certificazioni informatiche o linguistiche; corsi scolastici, ripetizioni;

  2. Ricreazione: da intendersi quali attività ricreative e culturali che migliorano il benessere dei dipendenti, come accesso a palestre, eventi culturali, e attività di team building. Per esempio: abbonamenti a palestre, centri sportivi, piscine; ingressi a teatri, cinema, musei e concerti; viaggi organizzati e vacanze convenzionate; iscrizioni a corsi di musica, arte, lingue;

  3. Assistenza Sociale e Sanitaria: da intendersi quali servizi di assistenza sanitaria, come assicurazioni mediche, check-up sanitari, e supporto psicologico. Per esempio: polizze sanitarie integrative (individuali o familiari); check-up medici e visite specialistiche; vaccinazioni e screening in azienda; pacchetti benessere (fisioterapia, medicina preventiva, counseling psicologico)

  4. Sostegno al reddito e beni di consumo: per esempio. Fringe benefit (esenti fino a 1.000 euro o 2.000 euro per lavoratori con figli a carico); buoni spesa e buoni carburante; gift card per supermercati, librerie, elettronica; abbonamenti per trasporto pubblico locale (anche per familiari); rimborso spese per mutui e affitti della prima casa; contributi per utenze domestiche (luce, gas, acqua).

LA DISCIPLINA FISCALE E NORMATIVA

A partire dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) e con successivi interventi (L. n. 232/2016)ce la legge di stabilità 2017 (l. n. 232/2016) hanno riconosciuto un trattamento fiscale di favore per questi interventi sociali; infatti, scopo del  legislatore era quello di incentivare l’adozione di piani di welfare aziendale mediante agevolazioni fiscali che rendessero tali strumenti appetibili per i datori di lavoro.

In particolare, l’art. 51 del TUIR individua le condizioni per cui determinati benefit e servizi – ad esempio buoni spesa, rimborsi per istruzione, assistenza a familiari, trasporti pubblici – non costituiscono reddito da lavoro dipendente.

Il welfare può essere previsto:

  1. su base volontaria dal datore di lavoro;
  2. attraverso contrattazione collettiva aziendale o territoriale, anche mediante conversione di premi di risultato.

LE RECENTI NOVITÀ: FOCUS SU FAMIGLIE E NATALITÀ

Il D.L. n. 48/2023 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/03/23A03800/SG), convertito in L. n. 85/2023 (c.d. Decreto Lavoro), ha rafforzato il welfare aziendale ampliando le soglie di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori con figli a carico (art. 40).

Si tratta di un chiaro tentativo del legislatore di utilizzare il welfare aziendale come strumento di sostegno sociale per le famiglie, in un’ottica di promozione della natalità e riduzione del cuneo fiscale.

Tuttavia, la dottrina e parte della giurisprudenza evidenziano il rischio che il welfare venga progressivamente assimilato a forme di “retribuzione mascherata”, compromettendone la natura solidaristica e collettiva.

Il rischio è che diventi un sostituto della retribuzione ordinaria, piuttosto che un’integrazione pensata per bisogni di lungo periodo.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il welfare aziendale è oggi una frontiera evoluta del diritto del lavoro, che funge da ponte tra l’interesse economico dell’impresa e il benessere del lavoratore.

Ma affinché non diventi un surrogato della retribuzione in senso stretto, è necessario che venga mantenuto il suo carattere distintivo: quello di strumento solidaristico e collettivo, orientato alla persona, e non mero incentivo fiscale.

Studio Legale Brambilla a Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, specializzato in diritto del lavoro e previdenziale.

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