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PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE

Il procedimento d’ingiunzione è un procedimento speciale, che consente al titolare di un diritto di credito di ottenere un decreto di condanna al pagamento di una determinata somma contro il proprio debitore, in tempi in molto più celeri ed agevoli rispetto a quelli di un procedimento ordinario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ai sensi dell’art. 633 c.p.c, la domanda può essere presentata da chi è titolare di un diritto di credito avente ad oggetto :

  • una somma di denaro liquida (determinata nel suo ammontare) ed esegibile (cioè già scaduto);
  • una determinata quantità di cose fungibili;
  • la consegna di una cosa mobile determinata.

Affinchè il giudice possa pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna il diritto fatto valere deve fondarsi su prova scritta.

La prova scritta deve riguardare i fatti concernetti l’esistenza del credito, la sua natura ed il suo oggetto e può essere rappresentata da qualsiasi documento che, sebbene privo d’efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile.

La prova documentale può provenire anche da un terzo, sempre che sia idonea a dimostrare i fatti costitutivi della domanda proposta.

PROCEDIMENTO

La prima fase della procedura si apre con il deposito dal parte del creditore di un ricorso (che deve necessariamente essere redatto da un avvocato), presso la cancelleria dell’autorità giudiziara competente.

Sarà competente il Giudice di Pace se il valore della domanda (capitale + interessi) non supera € 5.000,00, sarà, invece, competente il Tribunale per tutte le cause di importo maggiore.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti comprovanti l’esistenza del credito per il quale si agisce.

Il giudice, dopo una cognizione sommaria e senza l’intervento del debitore, laddove ritenga fondata la pretesa creditoria del ricorrente, pronuncerà decreto ingiuntivo, con il quale intimerà al debitore di voler provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 40 giorni, con l’avvertimento che nello stesso termine potrà proporre opposizione e, che in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata (c.d. decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo).

Se il giudice dovesse ritenere la domanda non sufficientemente provata, potrà chiedere al creditore di integrarla entro un dato termine, in mancanza, rigetterà il ricorso.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, il creditore dovrà notificarlo al debitore personalmente, entro 60 giorni. Se il creditore non dovesse procedere nei termini, il decreto così ottenuto diventerà inefficace.

Entro 40 giorni dalla ricezione dell’atto, il debitore potrà opporsi al decreto ingiuntivo, instaurando un giudizio ordinario che terminerà con una sentenza che andrà a sostituire il suddetto decreto.

Il debitore potrà proporre opposizione solo qualora abbia importanti argomentazioni per ribattere alla pretese risarcitorie di controparte. Laddove infatti mancassero tali argomentazioni, si darebbe corso ad una opposizione puramente dilatoria, che comporterebbe per il debitore (soccombente in opposizione) la condanna anche al pagamento (oltre al credito agli interessi ed alle spese già maturate) dei costi dell'intera procedura di opposizione.

Se il debitore non dovesse fare opposizione nei termini di legge, il decreto viene dichiarato esecutivo, mediante l'apposizione della formula esecutiva.

Con la spendita della formula esecutiva, il decreto ingiuntivo diventa valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata.

DECRETO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Il giudice su istanza del ricorrente può ingiungere al debitore di pagare o di consegnare la cosa senza dilazione alcuna (cioè senza che venga concesso il termine di 40 giorni), così autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto (che consente al creditore di dare immediatamente esecuzione al dispositivo del giudice, con gli strumenti dell'esecuzione forzata), qualora:

  • il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale;
  • via sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo: in questo caso il giudice può concedere o meno la provvisoria esecuzione in base ad una sua valutazione discrezionale;
  • il creditore produca documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.